POLITICA

La forma di Stato affermata dalla Carta Costituzionale dell’Iran (approvata definitivamente dalla popolazione iraniana, con suffragio universale e il 98 per cento dei voti il 15 novembre 1979, e da quel momento in vigore) costituisce certamente uno dei più articolati tentativi contemporanei di armonizzazione tra Diritto ed Etica, nel quale ovviamente l’etica di cui si tratta è islamico-sciita.
politico Iraniana

Ordinamento politicoLa Leadershipl Potere EsecutivoIl Potere LegislativoI ConsigliIl Potere Giudiziario

Ordinamento politico

La forma di Stato affermata dalla Carta Costituzionale dell’Iran (approvata definitivamente dalla popolazione iraniana, con suffragio universale e il 98 per cento dei voti il 15 novembre 1979, e da quel momento in vigore) costituisce certamente uno dei più articolati tentativi contemporanei di armonizzazione tra Diritto ed Etica, nel quale ovviamente l’etica di cui si tratta è islamico-sciita.

 La Guida Suprema

La più alta autorità della Repubblica Islamica è la Guida (Leader) – o in alternativa il Consiglio Direttivo (Consiglio di Leadership) – che esercita i poteri combinati di tipo politico e religioso ed in se stessa costituisce quindi l’espressione più significativa dell’integrazione, tipica dell’Islam, fra sfera religiosa e sfera politica (cfr. Art. 5).

La prima Guida della Repubblica Islamica dell’Iran, l’Imam Khomeini, assunse questa carica come fondatore della Repubblica Islamica stessa e suo tutore teologico (vali-e faqih). Dopo la scomparsa dell’Imam Khomeini, avvenuta il 3 giugno 1989, l’Assemblea degli Esperti elesse a suo successore l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei.

Il testo originario della Parte Ottava della Costituzione è stato modificato nel 1989 da alcuni emendamenti, che hanno precisato i contenuti di altrettanti Articoli: il Consiglio di Leadership è stato cancellato, ed è stato affidato all’Assemblea degli Esperti (cfr. Art. 108) il compito preciso di eleggere un’unica Guida (è stato quindi cassato il comma che prevedeva che l’elezione della Guida potesse anche essere affidata direttamente al popolo, come per altro era avvenuto con l’insediamento dell’Imam Khomeini). L’Assemblea degli Esperti è stata cosi incaricata anche di dichiarare decaduto il Leader dalla sua carica nel caso di sua incapacità a svolgere i compiti affidatigli, o di perdita dei requisiti richiesti, o di sopravvenuta conoscenza che egli non ne fosse in possesso al momento della sua elezione.

Al Leader oggi non si richiede più di essere la suprema Autorità teologica (marja-e taqlid) riconosciuta come tale dagli Sciiti; è sufficiente che egli possegga adeguata scienza e conoscenza per poter emettere editti sulla base di vari capitoli del Canone islamico. I suoi poteri e doveri – che tuttavia egli può delegare a propri rappresentanti – sono i seguenti:

a) determinare le linee politiche generali del Paese dopo essersi consultato con il Consiglio delle Opportunità (cfr. Artt. 91 – 99), mantenendo comunque il diritto alla decisione finale;

b) vigilare sull’adeguata applicazione di tali linee politiche;

c) indire i referendum;

e) conferire – o ritirare – l’incarico, o accettarne le relative dimissioni, ai giuristi islamici membri del Consiglio di Vigilanza, al Capo dell’apparato giudiziario (cfr. Artt. 156 e sgg.), al Direttore dell’Organismo Radio-Televisivo, al Capo di Stato Maggiore generale dell’Esercito, al Comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ai Comandanti di tutte le Forze Armate e di Polizia;

f) svolgere la funzione di Comandante generale delle Forze Armate;

g) dichiarare la guerra o la pace ed ordinare la mobilitazione delle forze;

h) risolvere le eventuali dispute fra i Capi delle tre branche dello Stato e regolamentare i loro rapporti reciproci;

i) firmare il decreto di ratifica della nomina del Presidente della Repubblica dopo la sua elezione;

l) decretare le dimissioni del Presidente della Repubblica per ragioni di interesse nazionale, nel caso una sentenza della Corte Suprema lo dichiari inadempiente ai suoi doveri o un voto del Parlamento lo qualifichi come inadeguato alla funzione;

m) concedere la grazia ai detenuti o commutare le pene cui siano stati condannati, a seguito di raccomandazione da parte del Capo del Giudiziario;

n) procedere alla soluzione di questioni altrimenti irrisolvibili ricorrendo al Consiglio delle Opportunità.

Per quanto riguarda l’Assemblea degli Esperti (Majlis-e Khebregan), l’idea di dare vita a un’entità di questo tipo nacque a seguito delle discussioni e dei dibattiti, avviati nel periodo immediatamente post-rivoluzionario, riguardo alla necessità di istituire un’Assemblea Costituente per l’elaborazione di un Testo di Costituzione. Quando la maggioranza dell’elettorato votٍ a favore dell’instaurazione di una Repubblica Islamica e dell’abolizione della monarchia nel referendum a duplice quesito dell’aprile 1979, si decise di sottoporre le bozze della Carta Costituzionale ad un’Assemblea perché le discutesse e più tardi ne facesse materia di referendum. Venne cosى convocata la Prima Assemblea degli Esperti, che dopo aver discusso la bozza di Costituzione presentata dal Governo provvisorio ed averla ampiamente emendata, sottopose il testo finale a referendum popolare il 2 dicembre 1979. Dopo di che, l’Assemblea venne sciolta. Il ballottaggio per la Seconda Assemblea degli Esperti, in conformità all’art. 108 della Costituzione, si svolse nel dicembre 1982, per l’elezione di 83 membri, dei quali 76 vennero eletti in prima sessione, e 7 in seconda sessione. Nell’aprile 1988 si svolsero elezioni parziali per la sostituzione dei Membri dell’Assemblea nel frattempo deceduti. Le elezioni per la Terza Assemblea degli Esperti (a suffragio universale) si sono svolte nell’ ottobre 1999.

Ai Membri dell’Assemblea degli Esperti non è imposta alcuna limitazione per quanto riguarda il diritto di svolgere contemporaneamente altre funzioni, per esempio in qualità Membri del Parlamento o Ministri. Di conseguenza, molti esponenti politici e funzionari di massimo livello sono anche membri dell’Assemblea degli Esperti. Tuttavia, una delle principali differenze fra la Prima Assemblea degli Esperti e la Seconda consiste nel fatto che i Membri della Seconda appartengono tutti al clero. L’Assemblea degli Esperti ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta l’anno. Una disposizione legislativa prevede che le sedute si svolgano nella città di Qom, ma quasi tutte sono convocate a Teheran, per ragioni di opportunità. Ciٍ nonostante, la Segreteria dell’Assemblea degli Esperti ha sede in Qom. L’Ufficio Direttivo dell’Assemblea degli Esperti consta di cinque membri.

l Potere Esecutivo

Secondo l’Art. 60 della Costituzione, “il potere Esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro e dai Ministri”, e le relative norme sono specificate nella Parte Nona della Carta, Artt. 113 e sgg. Quindi nel testo originale si parla di “Primo Ministro”; tuttavia nel luglio 1989 sono stati varati alcuni emendamenti. In base ad essi, la figura del Primo Ministro è stata abolita, e tutte le prerogative che in precedenza le spettavano sono state assegnate al Presidente della Repubblica. L’unica rilevante differenza fra le due cariche risiede nel fatto che il Primo Ministro, in quanto figura autonoma, era in precedenza soggetto al voto di fiducia prima di poter procedere a formare il governo; dal 1989, la necessità del voto di fiducia iniziale è venuta meno, in quanto il Presidente-Premier riceve legittimazione direttamente dal popolo al momento dell’elezione presidenziale. Di conseguenza, in qualsiasi punto del Testo si parli di “Primo Ministro”, in realtà ci si deve oggi riferire a mansioni e prerogative attualmente proprie del Presidente della Repubblica.

Occorre inoltre ricordare che dal 1989 è stato trasferito dal Presidente alla Guida della Rivoluzione il compito di coordinare i tre poteri dello Stato. Inoltre, oggi il Presidente puٍ nominare più Vice-Presidenti, di cui uno delegato ad assumere le funzioni presidenziali in determinati casi. Infatti, in base agli emendamenti del 1989, il compito di sostituire nelle sue funzioni il Presidente in caso di sua morte, dimissione, destituzione o assenza superiore a due mesi è stato affidato al Vice-Presidente; tale passaggio perٍ è soggetto al consenso della Guida della Rivoluzione. In mancanza di tale consenso, il Vice-Presidente assume l’incarico di organizzare le nuove elezioni presidenziali entro 50 giorni.

Per effetto degli emendamenti varati nel 1989, il Presidente-Premier, avendo ricevuto legittimazione diretta dal popolo al momento dell’elezione presidenziale, non è più soggetto al voto di fiducia o sfiducia iniziale da parte dell’Assemblea Nazionale. Tuttavia, il Parlamento conserva ancora il diritto di interpellare il Presidente e farlo eventualmente oggetto di un voto di sfiducia una volta che egli abbia assunto le funzioni di Primo Ministro. In questa veste, il Presidente è tenuto a rispondere in Parlamento alle interpellanze firmate da almeno un quarto dei Parlamentari; ogni Parlamentare puٍ inoltrare al singolo Ministro interpellanze relative ad argomenti che rientrino nell’ambito delle sue responsabilità; le mozioni di sfiducia nel confronti di singoli Ministri devono essere firmate da almeno dieci Parlamentari. Il Ministro che riceva il voto di sfiducia viene destituito e non puٍ fare parte del governo che si formi immediatamente dopo quello in carica. Per una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente-Premier, è necessaria la firma di almeno un terzo dei Parlamentari. Per destituirlo occorre il voto di sfiducia di almeno i due terzi della Assemblea Nazionale.

L’Ufficio del Presidente (Nahad-e Riassat-e Jomhouri) consiste della Segreteria, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri del Presidente. Dopo la Rivoluzione, presso la Presidenza venne creato un Dipartimento speciale (ancora in funzione) al quale vennero affidati tutti gli archivi e i documenti dell’Organizzazione per l’Intelligence e la Sicurezza nazionale (savak), cioè la polizia politica del regime monarchico, la quale era stata smantellata.

Sempre dalla Presidenza è amministrata l’Organizzazione per il Bilancio e la Program-mazione Economica (Sazeman-e Barnameh va Budjeh), cui fanno capo: il Centro Statistico Iraniano; il Centro Cartografico Nazionale; il Centro Informatico; l’Iranian Data Processing Company (in precedenza IBM); il Remote Assessment Centre (ricerca applicata satellitare).

Fanno inoltre capo alla Presidenza: l’Organizzazione per i Dipendenti Civili e gli Affari Amministrativi (Sazeman-e Omoor Estekh-dami va Edari Keshvar), che coordina gli Enti governativi, emana le norme per l’assunzione dei dipendenti civili, ed elabora gli statuti organizzativi per gli Enti di nuova formazione; lo State Management Training Centre of Iran (Sazeman-e Amoozesh Modiriat Sanati Iran); l’Organizzazione dell’Archivio Nazionale dell’Iran (Sazeman-e Assnad-e Melli Iran) che custodisce tutti i documenti governativi; la Civil Retirement Organisation (Sazeman-e Bazneshastegi Keshvari); l’Organizzazione per l’Educazione Fisica (Sazeman-e Tarbiat Badani); l’Organizzazione per la Tutela dell’Ambiente (Sazeman-e Hefz-e Mohit-e Zist); l’Agenzia per l’Energia Atomica (Sazeman-e Enerjy Atom).

La prerogativa del Primo Ministro-Presidente di presentare all’Assemblea Nazionale i Ministri di propria scelta è in qualche misura limitata, per quanto riguarda il Ministro della Giustizia, dall’Art. 160 della Costituzione, secondo il quale il Primo Ministro puٍ sceglierlo solo all’interno della rosa di candidati proposti dal Supremo Consiglio di Giustizia.

Il governo della R. I. dell’Iran consiste essenzialmente di 22 Ministeri.

a) Ministero degli Affari Esteri (Vezarat-e Omoor Kharejeh). Vi fanno capo: la Scuola Superiore Relazioni Internazionali (fondata nel 1983, prepara il personale diplomatico); l’Istituto per gli Studi Politici e Internazionali (IPIS).

b) Ministero degli Affari Interni (Vezarat-e Keshvar). Vi fanno capo: l’Ente di Stato Registrazione Stato Civile; la Gendarmeria; la Polizia; i Comitati della Rivoluzione Islamica.

c) Ministero della Giustizia (Vezarat-e Dadgostari). Vi fanno capo: il Dipartimento Notarile dello Stato per Scritture e Proprietà Immobiliari; l’Ente Gazzetta Ufficiale; il Dipartimento Medicina Forense; l’Istituto Esperti Amministrazione della Giustizia.

d) Ministero della Difesa (Vezarat-e Defa). Vi fanno capo: la Compagnia Industrie ETKA, per il rifornimento al personale dell’Esercito; la Compagnia Tessitura e Maglieria Fakhr-e Iran; la Compagnia Industrie Produzione Pane; l’Organizzazione Industriale Difesa, che produce armamenti; la Compagnia Industrie Elettroniche; la Compagnia Industrie Aeree Iraniane; la Compagnia Iraniana Manutenzione e Ammodernamento Elicotteri; la Compagnia Produzione Accumulatori Energia.

e) Ministero dell’Economia e Finanza (Vezarat Omoor Eqtesadi va Daraie). Vi fanno capo: l’Amministrazione Dogane; l’Ente Iraniano Investimenti e Sussidi Economici e tecnologici; l’Organizzazione Finanziaria Espansione Proprietà delle Unità di produzione; l’Ente Servizi Calcolatori Elettronici; l’Ente Verifiche; l’Agenzia Assicurativa Centrale Iraniana; la Compagnia Nazionale Iraniana Depositi Pubblici e Dogane; gli Istituti bancari: Banca Centrale dell’Iran, Banche Ostan, Banca Tejarat, Banca Sepah, Banca Saderat, Banca Industrie e Miniere, Banca dell’Agricoltura, Banca Melli, Banca Alloggi, Banca Mellat.

f) Ministero dell’Industria (Vezarat-e Sanaye). Il Ministero esercita la proprie prerogative di controllo sulle industrie tramite alcune strutture; le principali sono: l’Ente Sviluppo e Rinnovamento Industriale (IDRO); l’Ente Nazionale Industrie Iraniane (NIIO); l’Istituto Iraniano Standard e Ricerca Industriale; il Monopolio Iraniano Tabacchi.

g) Ministero Miniere e Metalli (Vezarat-e Ma’adan va Felezzat). Vi fanno capo: l’Ente Geologico Nazionale; la Compagnia Nazionale Iraniana Miniere e Fonderie; la Compagnia Nazionale Iraniana Acciaio; la Compagnia Nazionale Iraniana Esplorazioni Minerarie; la Compagnia Nazionale Iraniana Industrie Rame; la Compagnia Nazionale Iraniana Piombo e Zinco.

h) Ministero del Petrolio (Vezarat-e Naft). Vi fanno capo: la Compagnia Nazionale Iraniana Petrolio (NIOC); la Compagnia Nazionale Iraniana Gas (NIGC); la Compagnia Petrolchimica Nazionale Iraniana (NIPC); la Compagnia Iraniana Petroli Offshore (IOOC); la Compagnia Nazionale Iraniana Trivellazioni (NIDC); la Compagnia Nazionale Iraniana Petroliere (NITC); la Kala Company Ltd.; la Fabbrica Condotte Ahwaz.

i) Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (Vezarat-e Keshavarzi va Tosa’e Rustaie). A questo Ministero fanno capo numerosi centri di ricerca e di altro tipo. Fra i principali: l’Ente nazionale Foreste e Pascoli; l’Ente per la Tutela della Flora; l’Istituto di Ricerca Miglioramento e Approvvigionamento Sementi e Virgulti; l’Istituto di Ricerca Parassiti e Patologie dei Vegetali; l’Istituto di Ricerca Suolo e Acque; la Compagnia Industrie Casearie Iraniane; la Compagnia Agro-Industriale Canna da Zucchero Haft Tappeh ; la Compagnia Nazionale Carni; la Compagnia di Ricerca e Promozione Allevamento Bachi da Seta.

l) Ministero per la Crociata di Ricostruzione (Vezarat-e Jahad-e Sazandegi). L’omonima istituzione post-rivoluzionaria creata per coordinare le iniziative di ricostruzione nelle aree rurali è stata trasformata in un Ministero nel 1983. Suo compito è favorire lo sviluppo rurale, risolvere i problemi delle tribù nomadi, fornire assistenza e aiuti agli allevatori di bestiame, promuovere le industrie rurali ecc. A questo Ministero fa capo la Compagnia della Pesca (Shilat).

m) Ministero per il Commercio (Vezarat-e Bazargani). Vi fanno capo: l’Ente Centrale per la Cooperazione; il Centro Promozione Esportazioni; l’Ente Tè; l’Ente Cereali; l’Ente Zuccheri; l’Ente Tutela Consumatori e Produttori; l’Ente Promozione Servizi al Commercio; la Compagnia Iraniana Commercio Statale; la Compagnia Immagazzinaggio e Costruzione Depositi; la Compagnia Iraniana Assicurazioni; la Marina Mercantile della R. I. dell’Iran.

n) Ministero della Cultura e dell’Educazione Superiore (Vezarat-e Farhang va Amoozesh Aali). Vi fanno capo: l’Ente per il Retaggio Culturale dell’Iran; il Centro Pubblicazioni Scientifiche e Culturali; il Centro Ricerca Scientifica e Industriale; l’Istituto di Studi e Ricerche Culturali; il Centro Ricerca Applicazioni e Proprietà di Materiali e Energia.

o) Ministero per la Cultura e Guida Islamica (Vezarat-e Farhang va Ershad-e Islami). Vi fanno capo: l’Ente per il Pellegrinaggio alla Mecca, le Donazioni e le Opere di Carità; l’Agenzia nazionale di stampa IRNA (Islamic Republic News Agency); l’Ente Centri per il Turismo.

p) Ministero dell’Educazione (Vezarat-e Amoozesh va Parvaresh). Vi fanno capo: l’Associazione per lo Sviluppo Intellettuale dei Bambini e dei Giovani; la Società Guardiani e Istruttori; l’Organizzazione per la Programmazione e la Ricerca Educativa; l’Organizzazione Nazionale per l’Ammodernamento e l’Equipaggiamento degli Istituti Scolastici; il Movimento per l’Alfabetizzazione (Nehzat-e Savad-Amoozi).

q) Ministero dell’Energia (Vezarat-e Niroo). Vi fanno capo: l’Istituto Ricerche Risorse Idriche; la Compagnia Servizi Ingegneristici Idraulica (Mohab); la Compagnia Costruzione Dighe e Impianti Irrigazione (Sabir); la Compagnia Servizi Ingegneristici Fonti Energia (Mashanir); la Compagnia Nazionale Produzione ed Erogazione Energia (Tavanir); la Compagnia Iraniana Equipaggiamento, Produzione ed Erogazione Energia Elettrica (Satkab); il Consiglio Regionale Acque; il Consiglio Regionale Elettricità.

r) Ministero della Sanità (Vezarat-e Behdasht, Darman va Amoozesh Pezeshki). Vi fanno capo: l’Istituto Pasteur; l’Istituto Scienze della Nutrizione e Industria Alimentare; l’Ente Trasfusioni Sangue; l’Ente Lotta alla Lebbra; l’Ente Previdenza Sociale; la Compagnia Farmaceutica Nazionale; l’Ente Protezione Sociale; la Banca Previdenza Lavoratori; la Mezzaluna Rossa; i Presىdi Sanitari di tutte le città.

s) Ministero per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano (Vezarat-e Maskan va Shahr Sazi). Vi fanno capo: l’Ente Alloggi; l’Ente Territori Urbani; la Compagnia Iraniana Industrie Costruzione Alloggi; il Centro Ricerche Alloggi ed Edifici.

t) Ministero dell’Informazione (Vezarat-e Ettela’at). Questo Ministero è stato creato nel 1983 con il compito di tutelare la sicurezza nazionale, operare nel contro-spionaggio ed occuparsi dei gruppi politici dichiarati fuorilegge. Non vi fa capo alcuna struttura affiliata.

u) Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali (Vezarat-e Kar va Omoor Ej-tema’i). Vi fanno capo: l’Ente Istruzione Professionale e Tecnica; l’Istituto per il Lavoro e la Protezione Sociale; la Fondazione Rifugiati Guerra Imposta (con questo nome viene definita la guerra di difesa dall’aggressione irachena durante gli Anni Ottanta).

v) Ministero delle Poste, Telegrafi e Telefoni (Vezarat-e Post, Telegraph va Telephone). Vi fanno capo: la Compagnia Iraniana Telecomunicazioni; la Compagnia delle Poste; la Compagnia dei Telefoni.

w) Ministero Strade e Trasporti (Vezarat-e Raah va Tarabari). Vi fanno capo: le Ferrovie della R. I. dell’Iran; l’Ente Porti e Marina Mercantile; l’Ente Aviazione Civile; le Linee Aeree della R. I. dell’Iran (Iran Air); la Compagnia Nazionale Servizi Aviazione (Asseman); l’Ente Nazionale Meteorologia; la Compagnia Produzione Equipaggiamenti Sicurezza Strade; la Compagnia Costruzione Strade, Manutenzione Macchinari e Rifornimenti Attrezzature; l’Ente Iraniano Sviluppo Strade; il Laboratorio Tecnica e Meccanica del Suolo; la Compagnia Trasporti Irano-Russa.

z) Ministero delle Cooperative (Vezarat-e Ta’avon).

Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica era stato creato nel 1985 (sino a quel momento le sue funzioni erano state esercitate dall’omonima organizzazione, controllata direttamente dal Primo Ministro, il quale, a quei tempi, non era soggetto alle interpellanze parlamentari); esso è stato poi nuovamente abolito in quanto Ministero specifico, e le sue responsabilità e prerogative, come pure quelle per gli Affari Amministrativi e i Dipendenti dello Stato, sono state trasferite al Presidente.

Il Ministero delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Vezarat-e Sepah Pasdaran-e Enqelab-e Islami), inizialmente previsto, è stato poi soppresso; oggi tale Corpo fa capo al Ministero della Difesa.

Sotto il profilo amministrativo, l’Iran è suddiviso in 27 province (ostan: il termine in realtà indica entità territoriali comparabili a quelle che in Italia sono definite “regioni”), ciascuna delle quali ha un proprio capoluogo. La responsabilità esecutiva di ogni Provincia è affidata a un Governatore Generale, che vi rappresenta il Governo. Ogni ostan è suddiviso in aree, grosso modo corrispondenti alle province italiane, ciascuna delle quali (shahrestan) è gestita da un governatore. Esistono inoltre i farmandari, distretti che godono di un certo grado di autonomia rispetto al governo centrale. Ciascuna realtà locale elegge poi un proprio Consiglio (cfr. più oltre).

Il Potere Legislativo

Il potere legislativo nella Repubblica Islamica è prerogativa non solo dell’Assemblea Islamica (o Assemblea Nazionale, o Parlamento (Majlis-e Shora-ye Islami), insediatasi per la prima volta nel 1980 e in seguito rinnovata ogni quattro anni, ma anche del Consiglio di Vigilanza sulla Costituzione, di cui si parla negli Artt. 91 e sgg. Secondo la Carta Costituzionale ogni legge deve essere prima approvata dal Majlis e poi ratificata dai Consiglio di Vigilanza, infine controfirmata dal Presidente della Repubblica, per poter entrare in vigore. Nel 1988, perٍ, altri due Corpi legislativi vennero istituiti dall’Ayatollah Khomeini: il “Consiglio per la Determinazione delle Esigenze” (organismo il cui compito consiste nel dirimere le eventuali controversie di carattere legale fra il Parlamento e il Consiglio di Vigilanza; i suoi membri sono nominati dal Leader) e il “Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione” (una delle massime Istanze che determinano lo sviluppo economico del Paese occupandosi dell’agricoltura, dell’industria e delle miniere, del commercio, delle questioni monetarie e finanziarie, dei servizi infrastrutturali, dei servizi sociali, dello sviluppo urbano e abitativo.). Inoltre il Supremo Consiglio Culturale della Rivoluzione detiene potere legislativo su questioni relative all’educazione.

Come enunciato negli Artt. 71 e sgg., il Parlamento gode dei seguenti poteri: discutere le mozioni proposte dai governo e i disegni di legge proposti da almeno 15 Rappresentanti; discutere e promuovere inchieste su tutti gli affari nazionali; approvare i trattati, i protocolli, gli accordi e i contratti internazionali; decidere modifiche di importanza non rilevante ai confini del territorio nazionale, approvare la richiesta del governo per la proclamazione della legge marziale per una durata non superiore ai trenta giorni; proporre mozioni di sfiducia nei confronti dei Primo Ministro o di uno dei Ministri; concedere il voto di fiducia, o negarlo, al governo nel suo insieme o ad uno dei Ministri.

Il Parlamento ha stabilito un complesso di regolamenti interni che fissa le procedure per dirigere le sessioni, organizzare i dibattiti e le votazioni sui disegni di legge e le mozioni ecc., e determina i compiti delle sue Commissioni. Secondo le norme vigenti, il Parlamento è presieduto da un Comitato Direttivo composto da uno Speaker (o Presidente, omologo al Presidente della Camera in Italia), due vice-Speaker che dirigono le sessioni in assenza dello Speaker, e un certo numero di Segretari e Amministratori.

Nel Parlamento operano numerose Commissioni permanenti che hanno il compito di espletare le fasi iniziali delle discussione sui disegni di legge e le mozioni. Inoltre possono essere istituite, se necessario, Commissioni specifiche. Gli emendamenti varati nel 1989 ai regolamenti interni dell’Assemblea hanno previsto per le Commissioni un numero di membri variabile tra i 9 e i 15, con l’eccezione della Commissione relativa all’Articolo 90 della Costituzione, che puٍ constare di 15/31 membri. Le Commissioni permanenti sono le seguenti: 1. Educazione; 2. Cultura ed Educazione Superiore; 3. Guida Islamica, Arti e Comunicazione Sociale; 4. Economia e Finanza; 5. Programmazione e Bilancio; 6. Petrolio; 7. Industria e Miniere; 8. Lavoro e Affari Sociali, Affari Amministrativi e Occupazione; 9. Alloggi, Sviluppo Urbano, Strade e Trasporti; 10. Affari Giudiziari e Legali; 11. Difesa e Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica; 12. Politica Estera; 13. Affari Interni e Consigli (dei Consigli si parla nella Parte VII della Carta Costituzionale); 14. Salute, Previdenza e Assistenza, Sicurezza Sociale e Mezzaluna Rossa; 15. Poste, Telegrafi, Telefoni ed Energia; 16. Commercio e Distribuzione; 17. Agricoltura e Sviluppo Rurale; 18. Organizzazioni ed Enti affiliati all’Ufficio del Presidente della Repubblica; 19. Corte dei Conti e Bilancio e Finanza dell’Assemblea; 20. Istituti della Rivoluzione; 21. Commissione Ricorsi Articolo 90 della Costituzione (che ha il compito di condurre inchieste sui reclami dei cittadini contro organizzazioni governative); 22. Commissione per la Revisione delle Interrogazioni (che ha il compito di esaminare le interrogazioni presentate dai Membri del Parlamento ai Ministri e le risposte di questi ultimi. La Commissione valuta se le risposte siano state soddisfacenti; in caso contrario, i Membri del Parlamento hanno il diritto di proporre uno mozione di sfiducia nei confronti del Ministro la cui risposta abbia ottenuto valutazione negativa)

Durante la Legislatura iniziata nel 1996 è stata creata anche una Commissione per la Questione Femminile, che sta procedendo ad una revisione in senso migliorativo di tutta la legislazione riguardante la donna.

Nelle sedute ordinarie del Parlamento il numero legale si raggiunge con la presenza dei due terzi dei Membri, e le risoluzioni normalmente vengono approvate a maggioranza semplice, salvi casi particolari previsti volta per volta da norme specifiche.

Un disegno o un progetto di legge possono essere messi in discussione nel Parlamento in due modi: il Governo puٍ sottoporre un disegno di legge di propria iniziativa all’Assemblea Nazionale dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri; oppure, lo Steering Board (Commissione Organizzativa) dell’Assemblea puٍ organizzare le procedure di discussione di una proposta di legge firmata da almeno quindici Rappresentanti.

Le proposte che non abbiano carattere di urgenza sono normalmente prese in esame in ordine di presentazione. La procedura di discussione ha inizio con la prima lettura del testo proposto dopo che esso è stato esaminato dalla Commissione competente e che ne è stata distribuita copia a ciascuno dei membri dell’Assemblea. Se il quadro generale della proposta è approvato in sede di prima lettura, essa viene di nuovo inoltrata alla Commissione (o Commissioni) competente per una revisione dei dettagli. In questa fase, i Membri dell’Assemblea possono proporre emendamenti. I dettagli della proposta di legge ed i relativi emendamenti vengono quindi discussi, ed approvati o rigettati. La Commissione competente ha facoltà di chiedere ad esperti esterni all’Assemblea di partecipare alle proprie riunioni e alla discussione. Quindi il testo passa all’Assemblea per la seconda lettura, che riguarda i suoi dettagli. In questa fase, i Membri dell’Assemblea i cui emendamenti sono stati rigettati in Commissione possono riproporli e chiederne la ratifica in Assemblea. Il testo, quando definitivamente ratificato in seconda lettura, puٍ essere inoltrato al Consiglio di Vigilanza (cfr. più avanti).

I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza semplice (ad “una stella”) vengono discussi dalla Commissione competente soltanto una volta. I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza di secondo grado (a “due stelle”) non sono esaminati dalle Commissioni e vengono discussi in due sedute consecutive dell’Assemblea. I disegni o le proposte di legge di massima urgenza (a “tre stelle”) sono immediatamente inclusi nell’ordine del giorno. Il grado di urgenza di ciascun testo deve essere approvato dalla maggioranza dei Membri dell’Assemblea. Esistono categorie di testi di legge che non possono essere messi in discussione con urgenza, per esempio il bilancio.

Durante il primo ventennio dalla Rivoluzione non sono stati costituiti all’interno dell’Assemblea Nazionale gruppi parlamentari di carattere partitico. Ciٍ è spiegabile sia come conseguenza delle vicende storiche dell’Iran durante i secoli, che non hanno mai favorito il radicarsi di partiti politici, sia come risultato indiretto delle norme costituzionali (cfr. Art. 85), le quali sottolineano il carattere assolutamente personale della responsabilità e delle prerogative della carica di Parlamentare, non consentono il godimento di alcun privilegio ai Membri dell’Assemblea che appartengano a partiti rispetto agli indipendenti, e stabiliscono che le elezioni si svolgano sulla base dei collegi elettorali e non sulla base di una rappresentanza proporzionale. Ciٍ nonostante, a partire dalla fine degli anni Ottanta si sono creati nel Parlamento gruppi di natura ufficiosa, che delineavano le proprie posizioni con maggiore chiarezza soltanto schierandosi al momento di discutere o di votare; ma il loro carattere improprio non impediva ad alcuni Membri dell’Assemblea di passare da uno schieramento all’altro a seconda dell’opportunità, e rendeva pertanto difficile, se non impossibile, calcolare le rispettive forze. Soltanto verso il finire degli anni Novanta si sono cominciati a costituire nel Paese partiti politici veri e propri, con nome e statuto ufficiali e piattaforme programmatiche specifiche.

Come si è già accennato, tuttavia, i disegni di legge, i decreti e le proposte di legge approvati dal Parlamento non diventano legge in modo automatico. La Costituzione prevede l’esistenza di un “comitato di saggi” conosciuto come il “Consiglio di Vigilanza sulla Costituzione” o “Consiglio dei Guardiani della Costituzione” (Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi, delineato negli Articoli 91-99). Questo Consiglio è in effetti una sorta di Parlamento di grado superiore dotato del potere di rigettare le risoluzioni approvate dalla “Camera Bassa”, cioè dal Parlamento propriamente detto. Ha il compito di esaminare le leggi varate dai parlamentari, confrontarle con le norme canoniche islamiche e con la Costituzione, e in seguito ratificarle oppure rimandarle al Parlamento perché vengano emendate. Il Consiglio di Vigilanza si compone di 12 membri (che restano in carica sei anni): sei giuristi islamici appartenenti al clero, e sei giuristi civili. Il primo gruppo è nominato dalla Guida o dal Consiglio Direttivo (cfr. Art. 110), mentre il secondo gruppo è eletto dal Parlamento selezionando una rosa di candidati nominati dal Supremo Consiglio Giudiziario (cfr. Artt. 157 e sgg.). Riguardo alla compatibilità delle leggi con le norme islamiche, è valida l’opinione della maggioranza dei sei giuristi islamici, mentre riguardo alla costituzionalità delle leggi è richiesta la maggioranza di tutti i componenti del Consiglio. Il Consiglio di Vigilanza svolge anche il compito di interpretare le disposizioni della Costituzione, ambito nel quale è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. Esso inoltre procede alla supervisione delle elezioni presidenziali, delle elezioni generali e dei referendum.

I Consigli

La Costituzione prevede inoltre (cfr. Artt. 100-106) che la gestione amministrativa delle realtà locali, dai villaggi ai distretti rurali, dalle singole città alle circoscrizioni in cui sono suddivise le realtà urbane più grandi, sino alle province e alle regioni, sia affidata ai Consigli, eletti direttamente dalle collettività locali.

Il Potere Giudiziario

In Iran il sistema giudiziario ha subىto cambiamenti profondi dopo l’affermarsi della Rivoluzione, anche perché il Corano e la Hadith (la Tradizione) relativa agli atti del Profeta Mohammad e degli Imam sciiti contengono una notevolissima quantità di istruzioni riguardanti le procedure di accertamento e prova dei reati, di istruzione dei processi e di elaborazione delle sentenze, come pure la graduazione delle condanne e delle pene. Di conseguenza, l’amministrazione della giustizia ha potuto iniziare a funzionare secondo l’ispirazione islamica immediatamente dopo la Rivoluzione, ed in tempi abbastanza brevi sono stati elaborati e varati un nuovo codice civile, un nuovo codice penale e nuovi codici di procedura.

Per quanto concerne il Testo Costituzionale, che ne tratta negli Articoli dal 156 al 174, il sistema giudiziario è stato reso totalmente indipendente dagli altri due poteri dello Stato: il Ministero della Giustizia è incaricato soltanto dell’organizzazione amministrativa e del budget, della cura dei rapporti fra il Giudiziario da un lato ed il Legislativo e l’Esecutivo dall’altro, del compito di rispondere in sede di Assemblea Nazionale alle interpellanze inoltrate dai Parlamentari, e di presentare disegni di legge di contenuto giudiziario in qualità, caso per caso, di rappresentante del Governo o del Sistema Giudiziario.

Esistono attualmente due categorie di Tribunali: i Tribunali pubblici ed i Tribunali Speciali. I Tribunali pubblici includono i Tribunali di Primo Grado Civili e Penali, i Tribunali Superiori Civili e Penali, i Tribunali Civili Indipendenti e Civili Speciali. I Tribunali Speciali includono i Tribunali della Rivoluzione Islamica e il Tribunale Speciale per il Clero.

Nei primi mesi del 1987, infatti, l’Ayatollah Khomeini decretٍ l’istituzione di un tribunale speciale incaricato di investigare e giudicare i reati commessi da membri del clero; nominٍ quindi il Giudice Presidente e il Procuratore di tale Tribunale Speciale per il Clero e ordinٍ loro di indagare ed emettere sentenze sulla base di regole e normative teologiche. Entrambe le cariche ne avrebbero risposto unicamente a lui, in quanto Guida Suprema. Da allora questo Tribunale ha continuato a funzionare, rimanendo in pratica all’esterno del sistema giudiziario propriamente detto.

Al Supremo Consiglio di Giustizia fanno capo: l’Amministrazione Giudiziaria (Dadgostari) e le sue strutture – in quest’ambito lavora la Polizia Giudiziaria (Police Qazaie); l’Ispettorato Generale dello Stato (Sazeman-e Bazressi Kol, cfr. Art. 174); il Tribunale Amministrativo (cfr. Art. 173). Inoltre, l’Atto Giuridico 1/5/1983 assoggetta al Supremo Consiglio di Giustizia anche le strutture giudiziarie denominate Tribunali della Rivoluzione Islamica e le Procure della Rivoluzione Islamica, cui è assegnato il compito di indagare: a) su tutti i reati commessi contro la sicurezza interna ed esterna dell’Iran, sui reati “contro Dio” e di “corruzione sulla terra”, b) sugli attentati alla vita degli uomini politici, c) sullo spaccio e il contrabbando di stupefacenti, d) sui casi di omicidio, massacro, sequestro di persona e tortura commessi al fine di restaurare il regime monarchico pre-rivoluzionario e di reprimere la lotta del popolo iraniano, e) sui casi di depredazione del Tesoro nazionale, f) sull’accaparramento di generi di prima necessità e sulla loro messa in commercio a prezzi rincarati.

Il medesimo Atto Giuridico distingue tre categorie di Tribunali della Rivoluzione Islamica: i Tribunali per i Reati Economici, con giurisdizione sui casi (e) ed (f); i Tribunali per gli Affari Politici, per i casi (a), (b) e (d); i Tribunali Anti-Narcotici, per il caso (c).

La Corte Suprema (Divan-e Aali Keshvar), analoga all’italiana Corte di Cassazione, è divisa in Sezioni, il cui numero puٍ variare a seconda delle esigenze. Le Sezioni non emettono sentenze di propria elaborazione, ma possono confermare le sentenze dei Tribunali Superiori penali e civili. In base all’Articolo 288 dell’Emendamento al Codice di Procedura Penale del 28 agosto 1982, la Corte Suprema deve esprimere per scritto il proprio parere riguardo ad una sentenza, se la considera scorretta, ed inoltrarlo al tribunale competente. Quest’ultimo, qualora concordi con il parere della Corte Suprema, emette una revisione della precedente sentenza conformandovisi; in caso contrario, il caso è sottoposto alla Direzione Generale dei Tribunali perché consideri la possibilità di incaricare del processo un altro tribunale. Se concorda con il parere della Corte Suprema, il secondo tribunale emette una sentenza conforme; in caso contrario, il caso viene di nuovo sottoposto alla Corte Suprema perché venga riesaminato dal suo Consiglio Generale.

Le decisioni del Consiglio Generale della Corte Suprema sono assunte a maggioranza assoluta dei voti, e possono dare luogo ad uno dei tre seguenti casi: a) se il Consiglio Generale ritiene che la sentenza di uno soltanto dei Tribunali Penali Superiori sia corretta e giustificata, la pratica è restituita a tale Tribunale perché sia emessa una sentenza operativa; b) se le sentenze di entrambi i Tribunali sono ritenute corrette e giustificate, la pratica è restituita al secondo perché emetta una sentenza operativa; c) in tutti gli altri casi, la pratica è consegnata alla Direzione Generale dei Tribunali perché la aggiudichi ad una delle Sezioni della Corte Suprema. Tale Sezione effettua le necessarie indagini ed emette la propria sentenza, di valore conclusivo e vincolante.

In base all’Articolo 1 della Legge sui Requisiti per la Formazione della Corte Suprema, ciascuna Sezione della Corte Suprema si compone di due giudici qualificati, di cui uno è nominato Presidente di Sezione. Entrambi i giudici devono essere esperti di giurisprudenza islamica, o in alternativa aver partecipato ad uno speciale corso di teologia (kharej) della durata di dieci anni, oppure avere compiuto dieci anni di esperienza nella Magistratura giudicante o nell’Avvocatura; in ogni caso, devono possedere una conoscenza approfondita delle norme islamiche.

Ogni Tribunale Civile Superiore è composto di un Giudice Presidente, di un Giudice a latere e di un Consulente; sia il primo sia il secondo, in alternativa, possono emettere sentenze, ma prima che la sentenza venga emessa, il Consulente deve esaminare a fondo il caso e commentarlo per scritto. Se tuttavia il Giudice sentenziante è un Giurista islamico pienamente qualificato (mujtahed), non è costretto ad attendere il commento del Consulente. Il Tribunale Civile Superiore giudica in tutte le materie legali e non relative a controversie, tranne che nei casi di competenza del Tribunale Civile di Primo Grado. Le sue sentenze sono definitive e vincolanti, ad eccezione dei casi in cui: a) il giudice si convinca che la sentenza emessa non si fonda sui corretti criteri giudiziari, oppure b) un altro giudice definisca la sentenza del primo inadeguata o contraria alla legge o alle norme islamiche, oppure c) si dimostri che il primo giudice non possedeva le qualifiche necessarie per occuparsi della causa. Si puٍ proporre appello contro la sentenza entro il quinto giorno dalla sua emissione, tranne che nel caso in cui il Giudice sentenziante sia un mujtahed. Nei casi di interposto appello, o al verificarsi dei casi (a), (b) o (c), la causa viene sottoposta ad una Sezione della Corte Suprema, che ratifica o invalida la sentenza e restituisce la pratica al Giudice per la sentenza definitiva.

I Tribunali Penali Superiori, composti in modo analogo, giudicano i reati punibili con la condanna a morte, all’esilio, al carcere per la durata di dieci anni o più, a sanzioni pari a due milioni di rial o più oppure pari o superiori ai due quinti del patrimonio del reo. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Penali Superiori sono esaminate da una Sezione della Corte Suprema, tranne nei casi in cui il processo si concluda con l’assoluzione piena dell’accusato, o si irroghino condanne inferiori a quelle sopra menzionate.

Ogni Tribunale Civile di Primo Grado è composto di un Giudice Presidente o di un Sostituto, con l’aggiunta facoltativa di un Consulente; esso puٍ giudicare tutte le cause relative a questioni di eredità, a querele che non eccedano il valore di due milioni di rial, a richieste di riconoscimento di diritti d’uso, di divisione e vendita di proprietà congiunte ecc. Gli appelli interposti contro le sentenze dei Tribunali Civili di Primo Grado vengono esaminati dai Tribunali Civili Superiori, le cui successive sentenze sono definitive e vincolanti.

I Tribunali Penali di Primo Grado sono composti in modo analogo a quelli Civili; la loro giurisdizione si estende a tutti i reati di cui non abbiano competenza i Tribunali Penali Superiori, ai reati connessi con la gestione della Municipalità, alle violazioni del Codice Stradale ecc. Per il ricorso in appello vale anche qui quanto già esposto per i Tribunali Civili di Primo Grado.

Nelle zone dove esista soltanto un Tribunale Civile di Primo Grado, il Supremo Consiglio di Giustizia conferisce ad esso la prerogativa di giudicare cause finanziarie sino al valore massimo di 4 milioni di rial, e cause relative alla falsificazione di documenti e certificati anagrafici. Inoltre, in situazioni particolari, questi Tribunali (denominati quindi Tribunali Civili Indipendenti) sono autorizzati a giudicare anche in materie rientranti nella giurisdizione dei Tribunali Penali di Primo Grado. Per quanto riguarda i casi di competenza dei Tribunali Penali Superiori, un Tribunale Civile Indipendente assume la funzione di magistrato referente e consegna la pratica all’Ufficio giudiziario competente per il giudizio.

Un Tribunale Civile Speciale è un Tribunale pubblico con poteri equiparabili a quelli di un Tribunale Civile o Penale di Primo Grado. La sua giurisdizione si estende al giudizio di dispute relative a problemi coniugali, divorzio, affidamento dei figli, eredità, riconoscimento di consanguineità ecc. Le sentenze di questi Tribunali sono definitive e vincolanti.

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