Diritti umani e meccanismi di accertamento internazionale

Oltre la Risoluzione ONU: profili giuridici, metodologici e diplomatici.

Ha avuto luogo la mattina del 19 febbraio 2026, nella sala San Tommaso dell’Istituto San Domenico, un incontro dal titolo Diritti umani e meccanismi di accertamento internazionale. Oltre le risoluzioni ONU: Profili giuridici, metodologici e diplomatici, patrocinato dall’Istituto di Grado Universitario San Domenico e da Unidolomiti – Campus Universitario e Alta Formazione, che ha visto susseguirsi gli interventi del professor Daniele Trabucco e dei professori avvocati Augusto Sinagra e Rudi Di Marco.

L’incontro si è aperto con la disamina del professor Trabucco, professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso l’Istituto San Domenico, il quale ha incentrato il suo discorso sulla proroga della Fact-Finding Mission ONU sull’Iran e sulla crisi della legalità internazionale. L’ONU ha infatti prorogato la Missione di Fact-Finding al fine di “condurre un’indagine urgente sulle allegazioni di gravi violazioni e abusi e di crimini in relazione alle proteste iniziate il 28 dicembre 2025”, ha spiegato il professore, aggiungendo che tale proroga rappresenta “la scelta di trasformare uno strumento nato in un contesto eccezionale in un dispositivo di sorveglianza tendenzialmente stabile, con effetti di sistema”.

Il sistema ONU prevede dunque che “un apparato formalmente non giudiziario viene chiamato a produrre, di fatto, effetti pre-giudiziari, con una forza reputazionale e diplomatica che eccede la sua debolezza formale come fonte di obbligazione”. Dopo aver spiegato cosa effettivamente sia una Fact-Finding Mission, ovvero un’investigazione condotta per verificare la violazione dei diritti umani, il professor Trabucco ha successivamente espresso le sue criticità al riguardo: “Essa entra nel territorio dell’istruttoria senza processo: produce un materiale che può essere percepito come sostanzialmente accusatorio, ma non è formato secondo le regole e le garanzie proprie del giudicare”, ponendo in dubbio la qualità giuridica della procedura stessa.

Nella seconda criticità posta in esame, la soft law è paragonata ad una “forma di incidenza permanente sulla sfera interna”, ovvero una “sorveglianza istituzionale continuativa, capace di trasformare la relazione tra Stato e comunità internazionale in un rapporto asimmetrico tra soggetto qualificante e soggetto qualificato”. Altra critica viene poi mossa al passaggio dall’eccezionalità della Missione al regime, divenendo un’inchiesta strutturata, e al fatto ch’essa “produce una narrativa istituzionale, condiziona la diplomazia, funge da base reputazionale per misure restrittive”, finendo per incidere sullo spazio negoziale stesso. L’intervento è stato concluso dal professore con l’affermazione secondo cui “il diritto naturale non nega che vi possano essere doveri di solidarietà e denuncia dell’ingiustizia; nega che tali doveri possano essere tradotti in un potere illimitato di sorveglianza permanente”.

Ha fatto seguito l’intervento del professore avvocato Augusto Sinagra, già ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso la Sapienza di Roma, direttore della Rivista della Cooperazione giuridica internazionale (fascia A) e avvocato del Foro di Roma, il quale ha chiarito fin da subito che il diritto internazionale rappresenta solo una scusa per giustificare la sopraffazione imperialista di un altro Stato.

Per quanto concerne la situazione in Iran, il professor Sinagra ha spiegato la definizione di “diritto domestico”, inteso come il diritto di ogni Stato di risolvere da sé le proprie questioni interne. “L’ordinamento interno delle Nazioni Unite”, ha continuato, “non corrisponde affatto al diritto internazionale: nacque nella contestualità della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, prefiggendosi il compito di mantenere la pace e garantire la sicurezza internazionale, venendo meno a questo scopo attraverso l’applicazione distorta dell’articolo 27”, che si traduce in un diritto di veto che ha il potere di stroncare addirittura l’esistenza stesse delle risoluzioni. L’ONU, ad oggi, è diventato uno strumento che “fa uso della menzogna di voler difendere i diritti delle persone per attuare un diritto di aggressione”. Il professore ha posto poi una domanda al pubblico: “Ci siamo mai chiesti perché gli Stati Uniti, in quasi 300 anni di esistenza, abbiano avuto solo 8 anni di pace? Ebbene, la guerra è stato il modo di svolgersi della loro politica estera a danno di altri Stati”, ed oggi “ci raccontano che l’Iran costruisce la bomba atomica senza parlare dell’armamento nucleare israeliano. Allora provocano la contestazione dei manifestati, inducendo lo Stato a difendersi così da poterlo poi accusare di violare i diritti fondamentali della persona.

A concludere l’evento è stato l’intervento dell’avvocato Rudi Di Marco, professore strutturato in Filosofia del Diritto, Filosofia della Politica e Istituzioni di Diritto Privato presso l’Istituto San Domenico, nonché avvocato del Foro di Udine. Aprendo l’intervento con la domanda posta dal pensatore Miguel Ayuso, ovvero se il popolo sia o possa essere contro lo Stato, il professore Di Marco ha spiegato come il popolo sia, insieme alla sovranità e al territorio, parte integrante dello Stato: il popolo non esiste se non in funzione dello Stato e delle sue strutture, dunque “né può autodeterminarsi, né può essere attore in un contesto di carattere internazionale”. Diversa la concezione ciceroniana, secondo il quale “la natura del popolo non dipende né da un’associazione purchessia di individui, né da una norma sovrana che abbia a stabilirne i titoli di appartenenza”; il popolo, infatti, per Cicerone, “è caratterizzato dai due elementi del comune riconoscimento, da parte degli individui che lo compongono, dell’ordine giuridico naturale e dal comune perseguimento, da parte degli stessi, dell’utilità derivante dal bene comune politico”. In quest’ottica, quindi, si può dire che “tutte le rivoluzioni moderne non sono rivolte del popolo contro lo Stato, e nemmeno ribellioni all’ingiustizia, ma piuttosto danno conto di sovvertimenti dell’ordine pubblico costituito, i quali restano terroristici e criminali qualora non riescano ad affermarsi”, e che invece diventano “eroici e perfettamente legittimi – forse addirittura doverosi – qualora riescano ad affermarsi e ad affermare un nuovo ordine di Stato”.

Alla luce di queste prospettive, “il riferimento alla sovranità porta a considerare che nella guerra prende corpo in forma quasi totalizzante, e almeno tendenzialmente assoluta, il concetto stesso di supremazia”, assumendo, nell’orizzonte concettuale dello Stato moderno, “i connotati dello strumento e del formante relativi all’evoluzione e alla fondazione dell’Ordinamento e degli Ordinamenti”. Ha continuato il professore: “Nemmeno la categoria concettuale della guerra si contrappone o è sostanzialmente avversata dalle varie Costituzioni, in quanto esse ne sono, sotto un certo profilo, figlie legittime”. Quella che la nostra costituzione ripudia, dunque, non è la guerra in quanto tale, ma la guerra “illegale”, ovvero “un intervento qualificato come guerra dalle norme vigenti e dalle stesse messo al bando per le più disparate ragioni di Stato”.

L’intervento si è concluso spostando la bussola sui diritti umani, i quali sono da considerarsi piuttosto “norme o fonti normative, figlie dell’ideologia positivistica, stabilite e decise, nella forma e nel contenuto, da coloro i quali, a livello internazionale, hanno o hanno ritenuto di avere il potere di stabilirle, di renderle vigenti e di sovrintendere alla loro violazione”, denunciandone l’assenza di fondamenti, senza i quali “resta solo l’arbitrio, dal quale non possono che derivare criteri arbitrari”. In conclusione, “il sistema dei diritti umani, in tutta la sua complessità, altro non è se non un articolato e penetrante sistema di esercizio di un potere e di una pluralità di poteri, i quali fanno agio sulla sola forza di imporsi a più disparati livelli”; purtroppo, “tutto questo ne fa uno strumento ideologico di lotta”.

 

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