La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE PRIMA – Principi generali

Articolo 1

Lo Stato dell’Iran è una Repubblica Islamica che la nazione iraniana, sulla base della fede tradizionale nel governo della verità e della giustizia [rivelato] nel Corano, in seguito alla vittoria della Rivoluzione Islamica guidata dall’Ayatollah Al-Uzma lmam Khomeini, ha approvato con il Referendum Nazionale svoltosi il 10 e l’11 Farvardin 13581 (corrispondenti al 30 e 31 Marzo 1979), data coincidente con il 1 e il 2 giorno di Jomadi al-Awwal 1399, esprimendo voto positivo di ratifica con una maggioranza del 98,2% dei votanti.

Articolo 2

La Repubblica Islamica è un sistema basato sulla fede nei seguenti principi:

1. lI Monoteismo (espresso nell’affermazione “non vi è altro dio che Dio”), la sovranità e la legge come appartenenti esclusivamente a Dio, e la necessità di osservare i Suoi comandamenti.

2. La Rivelazione Divina2 e il suo ruolo fondamentale nel determinare le leggi.

3. La Resurrezione3 e il suo ruolo costruttivo nel corso del perfezionamento che guida l’umanità verso Dio.

4. La Giustizia divina nella Creazione e nella legge.

5. L’lmamato4 come funzione di guida ininterrotta, e il suo ruolo fondamentale nella continuità della Rivoluzione islamica.

6. La dignità dell’uomo e i nobili valori umani, e il libero arbitrio della persona con la responsabilità che ad esso si accompagna davanti a Dio.

La Repubblica Islamica provvede ad instaurare la giustizia, l’indipendenza politica, economica, sociale e culturale e l’integrità nazionale tramite:

a. Il continuo sforzo interpretativo (Ijtihad) di qualificati giurisperiti islamici, esercitato sulla base del Corano, della Tradizione degli Infallibili (il Profeta, Fatima Zahra ed i dodici Imam).

b. L’utilizzo della scienza e della tecnologia e dei risultati delle esperienze umane più avanzate e degli sforzi compiuti verso lo sviluppo degli uomini nel consentire il loro ulteriore progresso.

c. Il rifiuto di tutte le forme di oppressione, della loro inflizione e della rassegnazione ad esse, e la negazione della tirannide, della sua imposizione come della sua accettazione.

Articolo 3

Lo Stato dello Repubblica Islamica dell’Iran ha il dovere di conseguire gli obiettivi esposti nell’Art.2, e s’impegnerà con tutte le proprie forze per realizzare i seguenti scopi:

1. La creazione di un ambiente favorevole per la crescita delle virtù etiche fondate sulla fede e la devozione e la lotta contro ogni aspetto del vizio e della corruzione.

2. L’innalzamento del livello generale di consapevolezza della popolazione in tutti i campi tramite l’uso corretto della stampa, dei mass-media e di altri mezzi.

3. L’educazione scolastica e fisica gratuita per tutti a tutti i livelli; la promozione e la più ampia diffusione dell’educazione superiore.

4. La valorizzazione dello spirito di ricerca, di impresa e di iniziativa in tutti gli ambiti scientifici, tecnici, culturali, come pure negli studi islamici, tramite la creazione di centri di ricerca e l’incentivazione degli studiosi.

5. Il completo rigetto del colonialismo e la prevenzione dell’ingerenza straniera.

6. La cancellazione di ogni tipo di dispotismo ed autocrazia, e di qualsiasi tentativo di monopolizzare il potere.

7. La garanzia delle libertà politiche e sociali nella cornice della legge.

8. La partecipazione di tutta la popolazione nella determinazione del proprio destino politico, economico, sociale e culturale.

9. L’eliminazione di qualsiasi discriminazione inammissibile e la creazione di pari opportunità per tutti, in tutti gli ambiti materiali e spirituali.

10. L’instaurazione di un corretto sistema amministrativo e l’abolizione degli enti governativi superflui.

11. Il rafforzamento a tutto campo delle basi della difesa nazionale tramite la leva militare pubblica ai fini della salvaguardia dell’indipendenza, dell’integrità territoriale e del sistema islamico del Paese.

12. La programmazione di un sistema economico saldo ed equilibrato, conforme alle norme islamiche, finalizzato alla costruzione del benessere, all’eliminazione della povertà, all’abolizione di ogni tipo di privazione riguardante il cibo, l’alloggio, il lavoro e la salute, come pure all’estensione generale delle assicurazioni sociali.

13. La garanzia dell’autosufficienza negli ambiti della scienza, della tecnologia, dell’industria, dell’agricoltura, degli affari militari e simili.

14. La garanzia di tutti i molteplici diritti dei cittadini, sia uomini sia donne, di un’equa protezione legale per tutti e dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

15. L’espansione e il rafforzamento della fratellanza tra i musulmani e la cooperazione di tutte le componenti della popolazione.

16. L’adozione di una politica estera basata sui criteri islamici, l’impegno fraterno nei confronti di tutti i musulmani e il sostegno senza riserve dei popoli diseredati e oppressi del mondo.

Articolo 4

Tutte le leggi civili, penali, finanziarie, economiche, amministrative, culturali, rnilitari, politiche e di altro tipo, e tutte le normative, devono essere fondate sui precetti islamici. Il presente articolo si applica in modo assoluto e universale a tutti gli altri articoli della Costituzione come pure ad ogni altra norma e regola, e i giuristi islamici che compongono il Consiglio dei Guardiani5 sono giudici in questa materia.

Articolo 5

Durante il tempo in cui il Dodicesimo Imam (possa Iddio affrettare la sua parusia) rimane in occultazione, nella Repubblica Islamica dell’Iran la tutela degli affari e l’orientamento del popolo sono affidati alla responsabilità di un giurisperito islamico (faqih)6 giusto e pio, conoscitore della propria epoca, coraggioso, dotato di iniziativa e di abilità amministrativa, il quale assume questo incarico in conformità all’Art.107.

Articolo 6

Nella Repubblica Islamica dell’Iran gli affari del Paese saranno gestiti in conformità ai voti espressi dalla popolazione sia tramite l’elezione del Presidente della Repubblica, dei Rappresentanti nell’Assemblea Islamica7, dei membri dei Consigli, sia tramite i referendum come previsto in altri articoli della Costituzione.

Articolo 7

In osservanza delle prescrizioni del Corano, “Per i loro affari si consiglino tra di loro” (42: 38), e “Consigliatevi con loro” (3: 152), i principali organismi decisionali e amministrativi del Paese sono i Consigli: l’Assemblea Islamica, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, i Consigli Comunali, di Quartiere, di Distretto, di Villaggio ecc. Le competenze, le modalità di costituzione, gli ambiti giurisdizionali e le responsabilità di tali Consigli sono stabiliti dalla presente Costituzione e dalle leggi da essa derivanti.

Articolo 8

Nella Repubblica Islamica dell’Iran l’esortazione a compiere il bene e la dissuasione dal compiere il male è un dovere che spetta agli individui nei loro rapporti reciproci e nei rapporti reciproci tra essi e coloro che li governano. Le condizioni, i limiti e la natura di questo dovere sono stabiliti dalla legge, secondo quanto prescritto dal Santo Corano: “E i credenti, uomini e donne, sono alleati tra loro, si uniscono nel bene e impediscono il male” (9: 71).

Articolo 9

Nella Repubblica Islamica dell’Iran l’indipendenza, la libertà, l’unità e l’integrità territoriale del Paese sono inscindibili, e la loro tutela è responsabilità del governo e di ciascuna persona membro della nazione iraniana. Nessun individuo, gruppo o autorità ha il diritto di ledere neppure in minima misura l’indipendenza politica, culturale, economica o militare e l’integrità territoriale del Paese con il pretesto della libertà, e nessuna autorità ha il diritto di abolire le libertà legittime usando il pretesto di voler salvaguardare l’indipendenza e l’integrità territoriale deI Paese, neppure ricorrendo alla promulgazione di leggi e norme.

Articolo 10

Poiché la famiglia è l’unità fondamentale della società Islamica, tutte le leggi, i regolamenti e le programmazioni devono essere volti a facilitare la formazione delle famiglie, a salvaguardare la sacralità dell’istituzione familiare e a rafforzare i legami familiari, secondo il diritto e l’etica islamica.

Articolo 11

Secondo il versetto coranico “Si, questa Comunità è un’unica Comunità e Io sono il vostro Signore. AdorateMi!” (21: 92), tutti i musulmani costituiscono una sola comunità e il governo della Repubblica Islamica ha il dovere di creare una linea politica generale fondata sull’accordo e la solidarietà dei popoli musulmani, e di impegnarsi senza interruzione a favorire la realizzazione dell’unità politica, economica e culturale del mondo dell’Islam.

Articolo 12

La religione ufficiale dell’Iran è l’Islam di scuola Sciita Giafarita Imamita8, e questo articolo non è suscettibile di alcun mutamento nei tempo. Le altre scuole9 islamiche, quali la Hanafita, la Shafi’ita, la Malekita, la Hanbalita e la Zaidita sono considerate con assoluto rispetto, e i loro seguaci sono totalmente liberi di professare, insegnare e compiere gli atti di culto previsti dai rispettivi Canoni, e nel rispetto della loro giurisprudenza religiosa i loro contratti giuridici privati (compresi il matrimonio, il divorzio, l’eredità, il testamento) e le controversie relative hanno riconoscimento di legge nei tribunali. In ogni regione in cui i seguaci delle citate scuole costituiscano la maggioranza, i regolamenti locali, nei limiti di potere dei Consigli, saranno conformi alle rispettive prescrizioni, nella salvaguardia dei diritti dei seguaci di altre scuole.

Articolo 13

Gli Zoroastriani, gli Ebrei e i Cristiani sono le sole minoranze religiose riconosciute, ed entro i limiti della legge sono liberi di compiere i propri riti e cerimonie religiose, e nei contratti giuridici privati e nell’insegnamento religioso sono liberi di operare secondo le proprie norme.

Articolo 14

In conformità al versetto coranico “Dio non vi proibisce di trattare con gentilezza e giustizia coloro che non hanno combattuto contro la vostra religione e non vi hanno cacciato dalle vostre case: certamente Dio ama i giusti” (60: 8), il governo della Repubblica Islamica dell’Iran e tutti i musulmani devono agire nei confronti dei non musulmani con bontà, giustizia ed equità, nel rispetto dei loro diritti umani. Questo principio ha validità soltanto nei confronti di coloro che non cospirino e non agiscano contro l’Islam e contro la Repubblica Islamica dell’Iran.

 


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