La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran
Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE DECIMA – Politica estera
Articolo 152
La politica estera della Repubblica Islamica si fonda sul rifiuto di tutte le forme di dominio o di oppressione, sulla tutela della completa indipendenza ed integrità territoriale del Paese in difesa dei diritti di tutti i musulmani, sul non-allineamento nei confronti delle potenze egemoni e sull’instaurazione di rapporti reciprocamente amichevoli con gli Stati non aggressivi.
Articolo 153
E’ vietata la stipula di qualsiasi patto che implichi un’egemonia straniera sulle risorse naturali, economiche, culturali e militari del Paese e su ogni altra sua prerogativa.
Articolo 154
La Repubblica Islamica dell’Iran aspira alla felicità degli esseri umani in tutte le società e riconosce l’indipendenza, la libertà ed il governo della giustizia quali diritti universali di cui tutti i popoli del mondo devono godere. Di conseguenza, mentre si asterrà dall’interferire negli affari interni delle altre nazioni, la Repubblica Islamica sosterrà in tutto il mondo ogni lotta legittima di popoli sfruttati contro i loro oppressori.
Articolo 155
La Repubblica Islamica dell’Iran può concedere asilo politico ad individui che cerchino rifugio in Iran, con l’esclusione di coloro che, in conformità alle leggi dell’Iran, fossero riconosciuti traditori e criminali.