La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran
Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE TREDICESIMA – Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale
Articolo 176
Allo scopo di garantire l’interesse nazionale e proteggere la Rivoluzione Islamica, l’integrità territoriale e la sovranità nazionale, viene istituito il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, presieduto dal Presidente della Repubblica con i seguenti compiti:
1- Determinare le politiche difensive e di sicurezza del paese in conformità alle politiche generali determinate dalla Guida.2- Coordinare le attività politiche, d’informazione, sociali, culturali ed economiche del paese relative al piano generale di sicureza e difesa.3- Utilizo delle risorse materiali e spirituali del paese contro ogni genere di minaccia proveniente dall’interno e dall’esterno del paese.
I membri del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale sono:- I Capi dei tre Poteri dello Stato- Il Commandante del quartier generale delle forze armate- Il responsabile della programmazione economica e finanziaria- Due rappresentati scelti dalla Guida- I ministri degli Affari Esteri, degli Interni e dei Servizi d’Informazione – Il Comandante Generale delle Forze Armate e dei Guardiani delle Rivoluzione e, a seconda del caso, il ministro di competenza. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, in conformità ai suoi doveri, ha facoltà di istituire consigli secondari come il Consiglio di Difesa ed il Consiglio di Sicurezza del paese.Dirigere i consigli secondari è prerogativa del Presidente della Repubblica o di uno dei membri del Consiglio Supremo nominato dal Presidente della Repubblica.I limiti dell’adempimento dei doveri e l’esercizio del potere dei consigli secondari sono determinati per legge, e loro riunioni vengono convocate dal Consiglio Supremo.Le approvazioni del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale diventano esecutive dopo la conferma della Guida.