La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE NONA – Potere Esecutivo

Prima Sezione:    La Presidenza e i Ministri

Articolo 113

La Presidenza della Repubblica è la più alta carica ufficiale del Paese dopo quella della Guida Suprema.     Il Presidente della Repubblica è responsabile dell’esecuzione della Legge Costituzionale, e dirige il potere esecutivo tranne nei casi di responsabilità diretta della Guida36.

Articolo 114

Il Presidente è eletto direttamente dalla popolazione e rimane in carica quattro anni. La sua rielezione è ammessa per un solo periodo consecutivo al primo.

Articolo 115

Il Presidente viene eletto fra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana per nascita da genitori iraniani, nazionalità iraniana, capacità direttive testimoniate da precedenti esperienze, affidabilità e virtù, lealtà nei confronti dei princìpi della Repubblica Islamica dell’Iran e della religione dello Stato.

Articolo 116

Coloro che aspirano all’elezione alla carica di Presidente devono presentare ufficialmente la propria candidatura prima dell’inizio delle elezioni. Le norme relative alle modalità di svolgimento delle elezioni verranno determinate con un’apposita legge.

Articolo 117

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti. Tuttavia, qualora nella prima tornata elettorale nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza, viene indetta una seconda tornata di votazioni nella giornata di venerdì della settimana successiva, e soltanto i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi al primo turno possono partecipare alla seconda elezione.    Analogamente, nel caso in cui uno o più fra i candidati che abbiano ottenuto il più alto numero di voti al primo turno ritirassero la propria candidatura, tra i rimanenti candidati verrebbero ammessi alla seconda tornata di votazione i due che avessero ottenuto più suffragi nella votazione precedente.

Articolo 118

Ai sensi dell’Art. 99 di questa Costituzione, la responsabilità di controllare lo svolgimento delle elezioni presidenziali spetta al Consiglio dei Guardiani. Nel periodo precedente la formazione del primo Consiglio dei Guardiani il compito verrà affidato ad un Organismo appositamente costituito per legge.

Articolo 119

L’elezione del nuovo Presidente deve avere luogo almeno un mese prima che si concluda il mandato presidenziale precedente. Nell’intervallo fra l’avvenuta elezione del nuovo Presidente e la conclusione del mandato del suo predecessore, i doveri presidenziali sono responsabilità del Presidente precedentemente in carica.

Articolo 120

Nel caso in cui nei dieci giorni precedenti l’elezione si verifichi il decesso di uno dei candidati alla carica di Presidente, la cui eleggibilità sia già stata verificata in base a questa Costituzione, l’elezione stessa viene posticipata di due settimane. La medesima procedura si applica nel caso in cui, durante l’intervallo fra la prima e la seconda tornata di votazioni, si verifichi il decesso di uno dei due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno elettorale.

Articolo 121

Il Presidente della Repubblica eletto presta giuramento davanti all’Assemblea Islamica riunita in sessione speciale alla presenza del Presidente dell’Organo Giudiziario e dei Membri del Consiglio dei Guardiani, apponendo la propria firma in calce al seguente testo:  “Col Nome d’Iddio Clemente e Misericordioso Io sottroscritto, in qualità di Presidente della Repubblica, dinanzi al sacro Corano e di fronte al popolo iraniano, giuro su Iddio Altissimo e Onnipotente di difendere la religione ufficiale dello Stato, la Repubblica Islamica e la Costituzione del Paese; di consacrare ogni mia forza e capacità al rispetto ed al compimento delle mie responsabilità; di dedicarmi al servizio del popolo e alla dignità del Paese, alla diffusione della religione e della moralità; di tutelare il diritto e diffondere la giustizia; di astenermi da qualsiasi arbitrio; di salvaguardare la libertà e la dignità degli individui e i diritti del popolo riconosciuti a tutti gli individui dalla Costituzione; di non risparmiare alcuno sforzo nel difendere e custodire i confini del Paese tutelandone l’indipendenza politica, economica e culturale. Con l’aiuto di Dio e seguendo l’esempio del Profeta dell’Islam e dei Puri Imam (la pace sia con loro), giuro di onorare con onestà e dedizione il mandato che il popolo mi ha affidato in sacro pegno e di trasmetterlo a chi verrà scelto dal popolo dopo di me”.

Articolo 122

Il Presidente della Repubblica, nei limiti dei suoi poteri e dei doveri conferitigli dalla Costituzione o dalle leggi ordinarie, è responsabile delle sue azioni di fronte al popolo, alla Guida Suprema e all’Assemblea Islamica.

Articolo 123

Il Presidente controfirma le leggi approvate dall’Assemblea Nazionale ed i risultati dei referendum dopo che essi abbiano seguito l’iter prescritto e siano stati sottoposti al Presidente. Il Presidente li trasmette poi alle autorità competenti responsabili della loro esecuzione.

Articolo 124

Il Presidente della Repubblica nell’adempimento del proprio dovere può scegliere dei Vicepresidenti. Il Primo Vicepresidente, in accordo con il Presidente della Repubblica, dirige il Consiglio dei Ministri ed è a sua volta responsabile del coordinamento delle attività degli altri Vicepresidenti.  Articolo 125Il Presidente, o un suo rappresentante legale, è incaricato della firma dei trattati, delle convenzioni, degli accordi stipulati dal Governo dell’Iran con i Governi di altri Stati, come pure degli accordi raggiunti negli Organismi internazionali, previa approvazione da parte dell’Assemblea Islamica.

Articolo 126

Il Presidente della Repubblica ha la responsabilità diretta della programmazione economica e finanziaria e degli affari amministrativi del Paese, ed ha la facoltà di delegare ad altri l’amministrazione di essi.

Articolo 127

Il Presidente della Repubblica, nel caso necessario e con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, può nominare uno o più rappresentanti speciali con poteri predefiniti. In questo caso tutte le decisioni del rappresentante avranno lo stesso valore di quelle del Presidente della Repubblica o del Consiglio dei Ministri.

Articolo 128

Gli Ambasciatori verrano nominati su proposta del Ministro degli Affari Esteri e con l’approvazione del Presidente della Repubblica. Il Presidente firma le credenziali degli ambasciatori iraniani destinati in altri Stati e riceve le credenziali presentate dagli ambasciatori stranieri in Iran.

Articolo 129

E’ prerogativa del Presidente il conferimento dei riconoscimenti onorifici dello Stato.

Articolo 130

Il Presidente della Repubblica consegna le sue dimissioni alla Guida Suprema e continua a svolgere i suoi doveri finchè le sue dimissioni non saranno accettate.

Articolo 131

In caso di decesso, dimissioni o destituzione del Presidente della Repubblica, o nel caso di malattia nella quale la sua assenza si protragga oltre il periodo di due mesi, oppure nel caso in cui finisca il suo mandato e per qualche ostacolo non sia stato eletto il nuovo Presidente, il suo Primo Vicepresidente, con il consenso della Guida, ha il compito di svolgere i doveri del Presidente della Repubblica e un consiglio composto dal Presidente dell’Assemblea Islamica, il Presidente dell’Organo Giudiziario e il Primo Vicepresidente ha il compito di provvedere ad organizzare l’elezione del nuovo Presidente entro il termine massimo di cinquanta giorni; nel caso di decesso del Primo Vicepresidente oppure di inabilità ad adempiere ai suoi doveri, o nel caso in cui il Presidente della Repubblica non abbia scelto il Primo Vicepresidente, la Guida Suprema affiderà l’incarico ad un’altra persona.  

Articolo 132

Nel periodo in cui la carica presidenziale è assunta dal Primo Vicepresidente oppure da altra persona eletta in conformità dell’Art. 131, non può essere depositata la mozione di sfiducia nei confronti dei ministri o proposto il voto di sfiducia verso qualsiasi ministro, né è lecito procedere a revisioni della Costituzione o proporre un referendum.

Articolo 133

I ministri vengono scelti dal Presidente della Repubblica e presentati all’Assemblea Islamica per riceverne il voto di fiducia. Con il rinnovo dell’Assemblea non è neccessario chiedere nuovamente il voto di fiducia. Il numero dei ministri e l’ambito delle rispettive competenze e giurisdizioni sono determinati da apposita legge37.  

Articolo 134

Il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Presidente della Repubblica, che vigila sull’attività dei ministri stessi, adotta le misure necessarie al coordinamento delle decisioni del governo – in collaborazione con i ministri – ed applica la legge.In caso di disaccordo o controversia nei doveri legali di enti statali, purché non sia necessario interpretare o cambiare la legge, la decisione del Consiglio dei Ministri approvata dal Presidente della Repubblica è esecutiva.Il Presidente della Repubblica è responsabile del proprio operato nello svolgimento delle funzioni del Consiglio dei Ministri davanti all’Assemblea Islamica.

Articolo 135

I ministri rimangono in carica fino alla destituzione e fino a quando godono della fiducia dell’Assemblea38. Il Consiglio dei Ministri, oppure ogni ministro, presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica. Il Consiglio dei Ministri rimane in carica sino alla formazione di un nuovo Consiglio dei Ministri.Il Presidente della Repubblica può nominare un responsabile per un massimo di tre mesi onde adempiere i doveri di ogni Ministero senza ministro.

Articolo 136

Il Presidente della Repubblica ha il potere di destituire i ministri. Il nuovo ministro deve quindi ottenere il voto di fiducia dell’Assemblea Islamica. Nel caso in cui, dopo che il Consiglio dei Ministri abbia ottenuto il voto di fiducia dell’Assemblea, vengano sostituiti la metà dei ministri, il governo deve chiedere di nuovo la fiducia dell’Assemblea.

Articolo 137

Ciascun ministro è responsabile, davanti all’Assemblea e al Presidente della Repubblica, del proprio operato nello svolgimento delle proprie funzioni, e nel caso delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri, è responsabile anche dell’operato degli altri ministri.

Articolo 138

Oltre ai casi in cui il Consiglio dei Ministri o un singolo ministro siano competenti e responsabili dell’elaborazione dei regolamenti esecutivi delle leggi, il Consiglio dei Ministri ha il diritto di emanare decreti e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative, per l’applicazione delle leggi e per l’ordinamento degli organismi amministrativi. Ciascun ministro, nell’ambito delle proprie funzioni e dei decreti del Consiglio dei Ministri, ha la facoltà di elaborare regolamenti ed emettere circolari il cui contenuto non deve essere contrario alla lettera e allo spirito della legge.Il governo ha la facoltà di concedere l’approvazione di alcuni affari relativi ai suoi doveri a commissioni composte da ministri; dette approvazioni saranno esecutive dopo l’approvazione del Presidente della Repubblica, purchè siano legalmente lecite.I decreti, regolamenti e approvazioni di tali commissioni, oltre ad essere pubblicati, saranno presentati al Presidente dell’Assemblea Islamica che, nel caso in cui li ritenga contrari alla legge, a sua volta li rimanda al Consiglio dei Ministri per la rivisione.

Articolo 139

Qualsiasi proposta di soluzione a controversie riguardanti la proprietà pubblica o governativa o di deferimento delle medesime questioni a un arbitrato è soggetta all’approvazione del Consiglio dei Ministri, e deve essere comunicata all’Assemblea Islamica. Nel caso in cui la controparte nella vertenza sia straniera, o la questione assuma rilevante importanza interna di interesse generale, è necessaria l’approvazione da parte dell’Assemblea Islamica. L’importanza dei singoli casi è specificata da apposita legge.

Articolo 140

Qualora il Presidente della Repubblica, i suoi Vicepresidenti o uno dei ministri siano accusati di aver commesso reati comuni, il procedimento giudiziario è di competenza del Tribunale ordinario. Di tale procedimento deve essere informata l’Assemblea Islamica.

Articolo 141

Il Presidente, i Vicepresidenti, i ministri e i dipendenti dello Stato non possono svolgere più di un lavoro statale, né possono svolgere alcuna altra attività in enti od organizzazioni il cui capitale sia interamente o in parte di proprietà del governo o di istituzioni pubbliche. Inoltre essi non possono lavorare come avvocati nei tribunali giudiziari, come consulenti legali, Rappresentanti nell’Assemblea Islamica né ricoprire la carica di presidente, direttore amministrativo o membro del comitato direttivo in alcun tipo di società privata, eccettuate le società cooperative di istituzioni e fondazioni. Il divieto non si applica agli incarichi di tipo educativo nelle Università e negli istituti di ricerca. 

Articolo 142

Il patrimonio della Guida, del Presidente della Repubblica, dei Vicepresidenti, dei ministri del governo, delle loro mogli e dei loro figli sono sottoposti all’ispezione del Presidente dell’Organo Giudiziario prima dell’entrata in carica e dopo il termine del mandato, per verificare che nessuna proprietà sia stata acquisita in modo illegale.

Terza Sezione:   L’Esercitoe il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione

Articolo 143   

L’esercito della Repubblica Islamica dell’Iran ha il compito di difendere l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese e di tutelare il sistema repubblicano islamico della nazione.

Articolo 144

L’esercito della Repubblica Islamica dell’Iran è un esercito islamico, a base popolare ed ideologicamente ispirato; esso recluterà persone competenti, fedeli agli ideali della Rivoluzione Islamica e pronte al sacrificio per la loro realizzazione.

Articolo 145

Nessuno straniero può essere reclutato nell’esercito o nelle forze di polizia del Paese.

Articolo 146

E’ vietata l’installazione in Iran di basi militari straniere anche quando proposta per scopi di pace.

Articolo 147

In tempo di pace, il Governo deve servirsi degli uomini e dell’equipaggiamento tecnico dell’esercito in opere di assistenza nei settori dell’educazione scolastica e della produzione curati dai Corpi della Ricostruzione, nel pieno rispetto dei precetti della giustizia islamica, a condizione che la preparazione militare dell’esercito non ne venga danneggiata.

Articolo 148

E’ vietato qualsiasi utilizzo a scopo personale dei mezzi dell’esercito, come pure l’uso personale dei suoi membri in qualità di attendenti o autisti o per attività analoghe. 

Articolo 149

La promozione e la degradazione del personale militare sono regolamentate dalla legge.

Articolo 150

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, fondato nei primi giorni della vittoria di questa Rivoluzione, continua a svolgere le proprie funzioni di difesa della Rivoluzione stessa e delle sue conquiste. Le prerogative e i doveri di tale Corpo in rapporto alle prerogative e ai doveri delle altre forze armate saranno regolamentati dalla legge, che promuoverà la cooperazione fraterna ed il coordinamento di tutte le forze in questione.

Articolo 151

In conformità al sacro Versetto coranico “E preparate tutte le forze che potrete raccogliere e i cavalli addestrati per incutere paura al nemico di Allah e vostro e altri ancora che voi non conoscete ma che Allah conosce” (8: 60), il governo ha il dovere di mettere a disposizione di tutto il popolo le opportunità e gli strumenti necessari per l’addestramento militare in base alle norme islamiche, così che tutti i cittadini della nazione siano in grado di provvedere alla difesa armata del Paese e della Repubblica Islamica dell’Iran. Tuttavia, il possesso di armi deve essere autorizzato dalle autorità competenti. 


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