La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

Note al testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

1. Il calendario persiano inizia il 21 marzo di ogni anno per terminare il 20 marzo successivo. Qui sono precisate le corrispondenti date del calendario occidentale e di quello lunare islamico.

2. Cioè il Testo sacro dell’Islam, il Corano.

3. Il termine Resurrezione non va inteso nell’accezione strettamente cristiana, bensì nell’accezione islamica, e riguarda indistintamente tutti gli uomini: secondo questo concetto, che costituisce uno dei principi fondamentali dell’Islam, nel Giorno del Giudizio ogni individuo, rinato alla vita eterna dopo la morte terrena (cioè passato da uno stato di esistenza a un altro) verrà giudicato da Dio e ricompensato o punito a seconda del comportamento tenuto durante la permanenza in Terra.

4. Il ruolo dell’Imam, o “guida”, è un tratto distintivo dell’Islam Sciita rispetto all’Islam Sunnita. L’Imam esercita la funzione di guida religiosa secondo la triplice ottica del governo islamico, delle prescrizioni islamiche e della direzione della vita spirituale; la sua figura risponde alla necessità di assicurare alla comunità dei credenti un “governo” di garanzia e indirizzo secondo gli orientamenti religiosi.
Gli Sciiti si distinguono dai Sunnniti perché ritengono che la scelta dell’lmam non possa essere di carattere elettivo (cioè provenire dal basso), ma proceda direttamente da Allah e dal suo Profeta: di conseguenza, sulla base di vari passi del Corano e dello Hadith (“Tradizione”) essi ritengono che il ruolo di guida, alla morte del Profeta Mohammad (pace su di lui), spettasse di diritto al genero di lui Ali, in quanto esplicitamente considerato dal Profeta come il più degno e il più vicino a se stesso.
In seguito il dovere di preservare il messaggio divino fu trasmesso ad altri undici Imam, tutti discendenti della Famiglia del Profeta: personalità di grande rilievo storico e soprattutto spirituale condannate al martirio per ordine dei califfi del loro tempo, tranne il dodicesimo, che per volontà divina entrò “in occultazione” nel 329 (939 d.C.), e di cui si attende tuttora il ritorno come salvatore dell’umanità.

5. I disegni di legge, i decreti e le proposte di legge approvati dall’Assemblea Islamica non diventano legge in modo automatico. La Costituzione prevede l’esistenza di un “comitato di saggi” conosciuto come Consiglio dei Guardiani della Costituzione (Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi, delineato negli Articoli 91-99).
Questo Consiglio è in effetti una sorta di Parlamento di grado superiore dotato del potere di rigettare le risoluzioni approvate dalla “Camera Bassa”, cioè dal Parlamento propriamente detto. Ha il compito di esaminare le leggi varate dai Rappresentanti, confrontarle con le norme canoniche islamiche e con la Costituzione, e in seguito ratificarle oppure rimandarle all’Assemblea Islamica perché vengano emendate. Il Consiglio dei Guardiani si compone di 12 membri (che restano in carica sei anni): sei giuristi islamici e sei giuristi civili. Il primo gruppo è nominato dalla Guida o dal Consiglio Direttivo (cfr. Art. 110), mentre il secondo gruppo è eletto dall’Assemblea Islamica selezionando una rosa di candidati nominati dal Supremo Consiglio Giudiziario (cfr. Artt. 157 e sgg.). Riguardo alla compatibilità delle leggi con le norme islamiche, è valida l’opinione della maggioranza dei sei giuristi islamici, mentre riguardo alla costituzionalità delle leggi è richiesta la maggioranza di tutti i componenti del Consiglio. Il Consiglio dei Guardiani anche il compito di interpretare le disposizioni della Costituzione, ambito nel quale è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. Esso inoltre procede alla supervisione delle elezioni presidenziali, delle elezioni generali e dei referendum.

6. La dottrina della wilayat al-faqih costituisce l’asse centrale del pensiero politico Sciita contemporaneo. Essa adotta una concezione politica basata sull’autorità del giurisperito, vale a dire sull’autorità di un giurista retto e competente (Wali Faqih), che si assume la guida del governo durante l’assenza di un Imam infallibile.

7. Il Majlis-e Shora-ye Islami, chiamato per brevità Majlis, è l’Assemblea Islamica (Artt. 62-90 della Costituzione).

8. Cfr, Nota 4.

9. Si tratta di scuole giuridiche tutte interne all’ortodossia islamica; le prime quattro sono sunnite, la quinta è sciita. La Scuola Hanafita fu fondata verso la metà del secolo VIII da Abu Hanifah, di origini persiane, a Kufa nell’odierno Iraq; oggi conta numerosi seguaci soprattutto nell’Asia Centrale, in Afghanistan, India e Pakistan. La Scuola Malekita risale invece a Malik ben Anas, autore della più antica raccolta di Hadith, ed è oggi diffusa soprattutto nell’Africa Settentrionale (Egitto escluso) ed Orientale. Vivono invece nel Bahrein, nel sud dell’Arabia, in Indonesia e in Egitto i seguaci di Ash-Shafi’i, notissimo codificatore della giurisprudenza canonica islamica (Scuola Shafi’ita, sorta nel IX secolo). lbn Hanbal, morto nell’855, fu il fondatore della Scuola Hanbalita, oggi diffusa soprattutto nell’Arabia Saudita. Gli Zayditi sono seguaci del martire Zayd (figlio del quarto lmam dello Sciismo) ucciso nel 737 dal califfo Ummayade Hisham Abdu’l Malik contro la cui tirannia si era ribellato; essi accolgono Ali come primo Imam, e in campo giuridico si attengono al codice di Abu Hanifah.

10. Il Farsi, o neopersiano, appartiene alla famiglia linguistica indoeuropea, ramo “shatam”, gruppo indoiranico (il ramo “shatam”, che comprende l’indoiranico, lo slavo, l’armeno e il lettone-lituano, è così chiamato dalla parola sanscrita shatam, che significa “cento”, perché risponde con il suono “sh” al suono “k” delle altre lingue indoeuropee, quali il greco, il latino, il germanico, il celtico e il tocario: per esempio al termine latino “octo”, cioè “otto”, corrisponde il persiano “hasht”).
Il Farsi si è formato come lingua autonoma circa mille anni fa, e nonostante l’evoluzione subita nel corso dei secoli la lingua in uso oggi è “sostanzialmente la medesima di quella dei grandi capolavori dell’età aurea” (cfr. Giovanni M.D’Erme, Grammatica del Neo-persiano, Napoli 1979). lI medio-persiano, o parsik, lingua dell’età Sassanide (III-VII secolo d.C.), costituisce il “ponte” fra l’antico persiano usato nelle iscrizioni cuneiformi dell’era Achemenide (Vl-IV secolo a.C., a loro volta precedute dal proto-indoiranico) ed il neo-persiano.
Per la scrittura, il Farsi utilizza l’alfabeto arabo, che scorre da destra a sinistra, con l’aggiunta di quattro lettere, ma la sua costruzione grammaticale e sintattica è di tipo indoeuropeo. Il Farsi ha ricevuto massicci prestiti lessicali in primo luogo dall’Arabo, ma anche dal Francese, dal Tedesco e dall’Inglese – soprattutto in questo secolo, e soprattutto per i nomi di oggetti o concetti “moderni” trasmessi dall’Occidente alla cultura persiana. Tuttavia, nel secondo decennio dalla Rivoluzione si è avviata nel Paese un’opera di progressiva sostituzione dei termini arabi ed europei con termini ripresi dal Farsi codificato dai grandi autori classici, direttamente oppure con la giustapposizione di coppie di sostantivi, aggettivi o avverbi Farsi così da poter denominare anche ciò che nei secoli passati non esisteva (per esempio il sostantivo “automobile”, prima tradotto in Iran con “otomobil” o “mashin”, viene tradotto ora con “khodro”, termine formato dal pronome riflessivo “khod” (“se stesso”) e dalla radice “ro” che indica movimento). La giustapposizione è uno dei tre metodi classici con cui il Farsi crea le parole, e la sua estrema flessibilità consente di superare spesso i confini del “vocabolario” classico, com’è tipico degli scrittori persiani contemporanei. I nuovi termini si sono per lo più diffusi grazie alla loro adozione spontanea da parte di scrittori, giornalisti e intellettuali in genere, ed anche tramite un apposito programma televisivo settimanale, nel corso del quale la popolazione viene invitata a proporre le innovazioni che ritiene più efficaci.

11. La cronologia islamica prende avvio dall’Egira (da pronunciarsi con l’accento sulla E), cioè dal viaggio del Profeta avvenuto giovedì 26 settembre (mese di Safar nel calendario lunare) deI 622 d.C., tredici anni dopo l’inizio dello sua predicazione.
Infatti la reazione degli Arabi del tempo, in special modo di coloro che abitavano la città di Mekkah, all’annuncio mohammadiano era stata ostile, anche perché la fede che vi era divulgata metteva in discussione vari interessi economico-politici delle tribù locali; e una serie di persecuzioni anche molto sanguinose aveva colpito i seguaci di Mohammad. Ciò nonostante, il messaggio islamico andava diffondendosi; di conseguenza i notabili meccani decisero di uccidere Mohammad. Ma i quaranta sicari incaricati di assalire la sua casa non ve lo trovarono: durante la notte, il Profeta era partito obbedendo ad una premonizione divina. Come destinazione, Mohammad scelse la città di Yathrib, i cui notabili qualche tempo prima, durante un incontro, gli avevano manifestato la propria disponibilità ad accettare la sua guida nel caso egli si fosse recato presso di loro. Da quel momento Yathrib fu governata secondo la Legge islamica e cambiò nome: si chiamò Medina, cioè “città” per antonomasia, dall’arabo Madinat ar-Rasul, “Città del Profeta”.
Il termine “égira” viene comunemente tradotto con “fuga”; in realtà sarebbe più corretto dal punto di vista linguistico usare il termine “emigrazione”, tenendo presente inoltre che dalla parola araba hijra sono espressi diversi concetti: “allontanamento”, “emigrazione” appunto ma anche “rescissione dei legami tribali”, idea che bene spiega la dimensione allargata che avevano ormai assunto la predicazione e la leadership di Mohammad.

12. Cfr. Nota 1.

13. “Dio è Grande”.

14. Lascito testamentario in beneficenza di un bene di cui un Ufficio pubblico apposito gestisce i frutti a favore di fondazioni di carità.

15. Cfr. Nota 6.

16. Le relative norme sono specificate nella Parte Undecima della Costituzione, Art. 156 e sgg.

17. Il potere legislativo nella Repubblica Islamica è prerogativa non solo dell’Assemblea Islamica, ma anche del Consiglio dei Guardiani, di cui si parla negli Art.91 e sgg. Secondo la Costituzione ogni legge deve essere prima approvata dall’Assemblea Islamica e poi ratificata dal Consiglio dei Guardiani, infine controfirmata dal Presidente della Repubblica, per poter entrare in vigore. Nel 1988, però, altri due Corpi legislativi vennero istituiti dall’Ayatollah Khomeini: il Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato (cfr. infra, Nota 28) e il Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione (cfr. infra, Nota 29). Inoltre il Supremo Consiglio Culturale della Rivoluzione detiene potere legislativo su questioni relative all’educazione.
Come enunciato negli Art. 71 e sgg., l’Assemblea Islamica gode dei seguenti poteri: discutere le mozioni proposte dal governo e i disegni di legge proposti da almeno 15 Rappresentanti; discutere e promuovere inchieste su tutti gli affari nazionali; approvare i trattati, i protocolli, gli accordi e i contratti internazionali; decidere modifiche di importanza non rilevante ai confini del territorio nazionale; approvare la richiesta del governo per la proclamazione della legge marziale per una durata non superiore ai trenta giorni; proporre mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente della Repubblica o di uno dei ministri; concedere il voto di fiducia, o negarlo, al governo nel suo insieme o ad uno dei ministri.

18. La prima Assemblea Islamica dopo la Rivoluzione si insediò nel 1980; quindi la legislatura venne rinnovata nel 1984, e in seguito ad ogni scadenza quadriennale.

19. Sorta di Comitato Esecutivo.

20. L’Assemblea Islamica ha stabilito un complesso di regolamenti interni che fissa le procedure per dirigere le sessioni, organizzare i dibattiti e le votazioni sui disegni di legge e le mozioni ecc., e determina i compiti delle sue Commissioni. Secondo le norme vigenti, l’Assemblea Islamica è presieduta da un Comitato Direttivo composto da un Presidente (omologo al Presidente della Camera in Italia), due vice-presidenti che dirigono le sessioni in assenza del Presidente, e un certo numero di Segretari e Amministratori.Nell’Assemblea Islamica operano numerose Commissioni permanenti che hanno il compito di espletare le fasi iniziali delle discussione sui disegni di legge e le mozioni. Inoltre possono essere istituite, se necessario, Commissioni specifiche. Gli emendamenti varati nel 1989 ai regolamenti interni dell’Assemblea hanno previsto per le Commissioni un numero di membri variabile tra i 9 e i 15, con l’eccezione della Commissione relativa all’Articolo 90 della Costituzione, che può constare di 15/31 membri.

Le Commissioni permanenti sono le seguenti:

  1. Educazione
  2. Cultura ed Educazione Superiore
  3. Guida Islamica, Arti e Comunicazione Sociale
  4. Economia e Finanza
  5. Programmazione e Bilancio
  6. Petrolio
  7. Industria e Miniere
  8. Lavoro e Affari Sociali, Affari Amministrativi e Occupazione
  9. Alloggi, Sviluppo Urbano, Strade e Trasporti
  10. Affari Giudiziari e Legali
  11. Difesa e Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica
  12. Politica Estera
  13. Affari Interni e Consigli (dei Consigli si parla nella Parte VII della Costituzione)
  14. Salute, Previdenza e Assistenza, Sicurezza Sociale e Mezzaluna Rossa
  15. Poste, Telegrafi, Telefoni ed Energia
  16. Commercio e Distribuzione
  17. Agricoltura e Sviluppo Rurale
  18. Organizzazioni ed Enti affiliati all’Ufficio del Presidente della Repubblica
  19. Corte dei Conti e Bilancio e Finanza dell’Assemblea
  20. Istituti della Rivoluzione
  21. Commissione Ricorsi Articolo 90 della Costituzione (che ha il compito di condurre inchieste sui reclami dei cittadini contro organizzazioni governative)
  22. Commissione per la Revisione delle Interrogazioni (che ha il compito di esaminare le interrogazioni presentate dai Rappresentanti dell’Assemblea Islamica ai ministri e le risposte di questi ultimi. La Commissione valuta se le risposte siano state soddisfacenti; in caso contrario, i Rappresentanti dell’Assemblea Islamica hanno il diritto di proporre una mozione di sfiducia nei contronti del ministro la cui risposta abbia ottenuto valutazione negativa).
    Durante la Legislatura iniziata nel 1996 è stata creata anche una Commissione per la Questione Femminile, che sta procedendo ad una revisione in senso migliorativo di tutta la legislazione riguardante la donna.

21. Le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicate integralmente dal Giornale Ufficiale.

22. Nelle sedute ordinarie dell’Assemblea Islamica il numero legale si raggiunge con la presenza dei due terzi dei Rappresentanti, e le risoluzioni normalmente vengono approvate a maggioranza semplice, salvi casi particolari previsti volta per volta da norme specifiche.

23. Cfr. Note 5 e 16. Le norme in proposito sono delineate negli Art. 91-99.

24. Un disegno o un progetto di legge possono essere messi in discussione nell’Assemblea Islamica in due modi: il Governo può sottoporre un disegno di legge di propria iniziativa all’Assemblea Islamica dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri; oppure, la Commissione Organizzativa dell’Assemblea può organizzare le procedure di discussione di una proposta di legge firmata da almeno quindici Rappresentanti. Le proposte che non abbiano carattere di urgenza sono normalmente prese in esame in ordine di presentazione. La procedura di discussione ha inizio con la prima lettura del testo proposto dopo che esso è stato esaminato dalla Commissione competente e che ne è stata distribuita copia a ciascuno dei Rappresentanti dell’Assemblea.
Se il quadro generale della proposta è approvato in sede di prima lettura, essa viene di nuovo inoltrata alla Commissione (o Commissioni) competente per una revisione dei dettagli. In questa fase, i Rappresentanti dell’Assemblea possono proporre emendamenti. I dettagli della proposta di legge ed i relativi emendamenti vengono quindi discussi, ed approvati o rigettati. La Commissione competente ha facoltà di chiedere ad esperti esterni all’Assemblea di partecipare alle proprie riunioni e alla discussione. Quindi il testo passa all’Assemblea per la seconda lettura, che riguarda i suoi dettagli. In questa fase, i Rappresentanti dell’Assemblea i cui emendamenti sono stati rigettati in Commissione possono riproporli e chiederne la ratifica in Assemblea. Il testo, quando definitivamente ratificato in seconda lettura, può essere inoltrato al Consiglio dei Guardiani.
I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza semplice (ad “una stella”) vengono discussi dalla Commissione competente soltanto una volta. I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza di secondo grado (a “due stelle”) non sono esaminati dalle Commissioni e vengono discussi in due sedute consecutive dell’Assemblea. I disegni o le proposte di legge di massima urgenza (a “tre stelle”) sono immediatamente inclusi nell’ordine del giorno. Il grado di urgenza di ciascun testo deve essere approvato dalla maggioranza dei Rappresentanti dell’Assemblea. Esistono categorie di testi di legge che non possono essere messi in discussione con urgenza, per esempio il bilancio.

25. Il testo di questo Articolo non riguarda ovviamente la costituzione in Iran di società ed imprese straniere diverse da quelle “ad azionariato pubblico” o diffuso.

26. Durante il primo ventennio dalla Rivoluzione non sono stati costituiti all’interno dell’Assemblea Islamica dei gruppi di carattere partitico. Ciò è spiegabile sia come conseguenza delle vicende storiche dell’Iran durante i secoli, che non hanno mai favorito il radicarsi di partiti politici, sia come risultato indiretto delle norme costituzionali (cfr. l’Art. 85), le quali sottolineano il carattere assolutamente personale della responsabilità e delle prerogative della carica di Rappresentante, non consentono il godimento di alcun privilegio ai Rappresentanti dell’Assemblea Islamica che appartengano a partiti rispetto agli indipendenti, e stabiliscono che le elezioni si svolgano sulla base dei collegi elettorali e non sulla base di una rappresentanza proporzionale.
Ciò nonostante, a partire dalla fine degli anni Ottanta si sono creati nell’Assemblea Islamica gruppi di natura ufficiosa, che delineavano le proprie posizioni con maggiore chiarezza soltanto schierandosi al momento di discutere o di votare; ma il loro carattere improprio non impediva ad alcuni Rappresentanti dell’Assemblea di passare da uno schieramento all’altro a seconda dell’opportunità, e rendeva pertanto difficile, se non impossibile, calcolare le rispettive forze. Soltanto verso il finire degli anni Novanta si sono cominciati a costituire nel Paese partiti politici veri e propri, con nome e statuto ufficiali e piattaforme programmatiche specifiche.

27. Cfr. Art. 156 e sgg.

28. Si è effettivamente messo in atto questo meccanismo di sostituzione soltanto durante il primo periodo di sei anni seguito alla costituzione del primo “Consiglio dei Guardiani”. La Guida della Rivoluzione gode comunque della prerogativa di rinnovare il mandato ai membri del gruppo dei Giuristi islamici (fuqaha), ad uno o più di essi, dopo che il loro mandato è giunto al termine.

29. Il potere di veto del Consiglio dei Guardiani si è esplicato in modo significativo durante le prime due legislature, soprattutto a riguardo di leggi inerenti la distribuzione di terre coltivabili, il razionamento di alcuni generi di consumo, e il commercio con l’estero.

30. Nel 1987, l’Imam Khomeini ha inoltre nominato il Consiglio del Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato (Majles-s Tashkhis-e Masslehat-e Nezam), organismo il cui compito consiste nel dirimere le eventuali controversie di carattere legale fra l’Assemblea Islamica e il Consiglio dei Guardiani. Nel 1988 l’Imam tolse al Governo il potere, che egli stesso gli aveva garantito, di controllare gli eccessi nella fissazione dei prezzi di mercato, e lo assegnò al nuovo Consiglio. Il Consiglio del Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato cominciò dunque a varare numerosi provvedimenti: per esempio, abolì parzialmente alcune restrizioni imposte dal Governo alle importazioni di merci effettuate da privati; elaborò leggi contro il narcotraffico, la corruzione e l’appropriazione indebita, l’introduzione di valuta estera falsa, per il controllo dell’inflazione ecc. Tuttavia, nel dicembre 1988 l’Imam tolse nuovamente al Consiglio la prerogativa di varare provvedimenti legislativi, e lo incaricò di provvedere esclusivamente alla mediazione fra il Consiglio dei Guardiani e l’Assemblea Islamica.
I Membri del Consiglio Superiore del Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato sono nominati dalla Guida Suprema della Rivoluzione (cfr. art. 107 e sgg.). Durante gli anni Novanta, le responsabilità ed i poteri di tale Consiglio sono stati ulteriormente rafforzati, dal momento che la Guida Suprema, Ayatollah Khamenei, ne ha nominato vari membri aggiuntivi scegliendoli fra tutte le aree di opinione presenti nel Paese, considerandolo in pratica anche come una sorta di propria assemblea consultiva nella quale sono rappresentati i punti di vista e gli interessi di tutti i settori. In questa veste dunque, il Consiglio sovrintende ora anche alla linea politica dell’Esecutivo.

31. In un discorso pronunciato il 30 agosto 1988, l’Imam Khomeini espresse in modo succinto il proprio pensiero riguardo la necessità di un Consiglio incaricato di progettare le linee politiche di fondo per la ricostruzione, a seguito delle devastazioni causate dall’invasione irachena e dalla conseguente guerra di difesa: di tale Consiglio, disse, avrebbero dovuto fare parte i massimi responsabili dei tre poteri dello Stato ed il Primo Ministro. In un discorso successivo, l’Imam Khomeini incluse nell’istituendo Consiglio anche il titolare del Dicastero volta per volta interessato ai settori presi in esame per l’opera di ricostruzione. Il nuovo Organismo venne pertanto denominato Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione.
Esso costituisce oggi in pratica una delle massime Istanze che determinano lo sviluppo economico del Paese. Questo Consiglio si avvale di una Commissione consultiva, organizzata in sette sotto-comitati ciascuno dei quali si occupa, rispettivamente, dell’agricoltura, dell’industria e delle miniere, del commercio, delle questioni monetarie e finanziarie, dei servizi infrastrutturali, dei servizi sociali, dello sviluppo urbano e abitativo.

32. Il termine esatto è faqih, cioè “esperto di fiqh” (laddove fiqh è la “giurisprudenza”, il “diritto”, da intendere nel senso di “scienza della Legge religiosa”, cioè di “definizione delle regole della Legge” riguardo ai diversi comportamenti nella vita sociale).

33. L’idea di un Consiglio degli Esperti (Majlis-e Khobregan) nacque a seguito delle discussioni e dei dibattiti, avviati nel periodo immediatamente post-rivoluzionario, riguardo alla necessità di istituire un’Assemblea Costituente per l’elaborazione di un Testo di Costituzione. Quando la maggioranza dell’elettorato votò a favore dell’instaurazione di una Repubblica Islamica e dell’abolizione della monarchia nel referendum a duplice quesito dell’aprile 1979, si decise di sottoporre le bozze Costituzione ad un consiglio perché le discutesse e più tardi ne facesse materia di referendum. Venne così convocata il Primo Consiglio degli Esperti, che dopo aver discusso la bozza di Costituzione presentata dal Governo provvisorio ed averla ampiamente emendata, sottopose il testo finale a referendum popolare il 2 dicembre 1979. Dopo di che l’Assemblea venne sciolta.
Il ballottaggio per il Secondo Consiglio degli Esperti, in conformità all’art. 108 della Costituzione, si svolse nel dicembre 1982, per l’elezione di 83 membri, dei quali 76 vennero eletti in prima sessione, e 7 in seconda sessione. Nell’aprile 1988 si svolsero elezioni parziali per la sostituzione dei Membri del Consiglio nel frattempo deceduti. Le elezioni per del Terzo Consiglio degli Esperti (a suffragio universale) sono state indette per il 23 ottobre 1999. Le elezioni del Quarto Consiglio degli Esperti sono state indette il 15 dicembre 2006.

34. Ai Membri del Consiglio degli Esperti non è imposta alcuna limitazione per quanto riguarda il diritto di svolgere contemporaneamente altre funzioni, per esempio in qualità di Rappresentanti dell’Assemblea Islamica o ministri. Di conseguenza, molti esponenti politici e funzionari di massimo livello sono anche membri dell’Assemblea degli Esperti.
Il Consiglio degli Esperti ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta l’anno. La Segreteria del Consiglio degli Esperti ha sede in Qom. L’Ufficio Direttivo del Consiglio degli Esperti consta di cinque membri.

35. Fanno direttamente capo alla Guida della Rivoluzione:
il Comitato di Soccorso dell’Imam Khomeini (Komiteh Emdad-e Emam Khomeini);
la Fondazione 15 Khordad (Bonyad-e Panzdah Khordad);
la Fondazione degli Oppressi (Bonyad-e Mostaz’afan);
la Fondazione dei Martiri (Bonyad-e Shahid);
la Fondazione Alloggi (Bonyad-e Maskan);
il Consiglio Supremo della Rivoluzione Culturale (Shoray-e Aali Enqelab-e Farhangi);
l’Organizzazione per la Propaganda Islamica (Sazeman-e Tabliqat-e Eslami);
i Comitati per la Distribuzione delle Terre (Hay’atha-ye Vagozari Zamin).

36. L’Ufficio del Presidente (Nahad-e Riassat-e Jomhouri) consiste della Segreteria, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri del Presidente. Dopo la Rivoluzione, presso la Presidenza venne creato un Dipartimento speciale (ancora in funzione) al quale vennero affidati tutti gli archivi e i documenti dell’Organizzazione per l’Intelligence e la Sicurezza nazionale (savak), la polizia politica del regime monarchico, che era stata smantellata.
Sempre dalla Presidenza è amministrata l’Organizzazione per il Bilancio e la Programmazione Economica (Sazeman-e Barnameh va Budjeh), cui fanno capo:
il Centro Statistico Iraniano;
il Centro Cartografico Nazionale;
il Centro Informatico;
l’Iranian Data Processing Company (già IBM);
il Remote Assessment Centre (ricerca applicata satellitare).
Fanno inoltre capo alla Presidenza:
l’Organizzazione per i Dipendenti Civili e gli Affari Amministrativi (Sazeman-e Omoor-e Estekhdami va Edari-e Keshvar), che coordina gli Enti governativi, emana le norme per l’assunzione dei dipendenti civili, ed elabora gli statuti organizzativi per gli Enti di nuova formazione;
lo State Management Training Centre of Iran (Sazeman-e Amoozesh Modiriat Sanati Iran);
l’Organizzazione dell’Archivio Nazionale dell’Iran (Sazeman-e Assnad-e Melli Iran) che custodisce tutti i documenti governativi;
la Civil Retirement Organisation (Sazeman-e Bazneshastegi-e Keshvari);
l’Organizzazione per l’Educazione Fisica (Sazeman-e Tarbiat Badani);
l’Organizzazione per la Tutela dell’Ambiente (Sazeman-e Hefz-e Mohit-e Zist);
l’Agenzia per l’Energia Atomica (Sazeman-e Enerjy Atomi).

37. Il governo della Repubblica Islamica dell’Iran consiste essenzialmente di 22 Ministeri:
Ministero degli Affari Esteri (Vezarat-e Omoor Kharejeh). Vi fanno capo:
– Scuola Superiore Relazioni Internazionali (fondata nel 1983, prepara il personale diplomatico)
– Istituto per gli Studi Politici e Internazionali (IPIS).
Ministero degli Affari Interni (Vezarat-e Keshvar). Vi fanno capo:
– Ente di Stato Registrazione Stato Civile
– Gendarmeria
– Polizia
– Comitati della Rivoluzione Islamica.
Ministero della Giustizia (Vezarat-e Dadgostari). Vi fanno capo:
– Dipartimento Notarile dello Stato per Scritture e Proprietà
Immobiliari
– Ente Gazzetta Ufficiale
– Dipartimento Medicina Forense
– Istituto Esperti Amministrazione della Giustizia.
Ministero della Difesa (Vezarat-e Defa). Vi fanno capo:
– Compagnia Industrie ETKA, per il rifornimento al personale
dell’Esercito
– Compagnia Tessitura e Maglieria Fakhr-e Iran
– Compagnia Industrie Produzione Pane
– Organizzazione Industriale Difesa, che produce armamenti
– Compagnia Industrie Elettroniche
– Compagnia Industrie Aeree Iraniane
– Compagnia Iraniana Manutenzione e Ammodernamento
Elicotteri
– Compagnia Produzione Accumulatori Energia.
Ministero dell’Economia e Finanza (Vezarat Omoor Eqtesadi va Daraie). Vi fanno capo:
– Amministrazione Dogane Iran
– Ente Iraniano Investimenti e Sussidi Economici e tecnologici
– Organizzazione Finanziaria Espansione Proprietà delle Unità di produzione
– Ente Servizi Calcolatori Elettronici
– Ente Verifiche
– Agenzia Assicurativa Centrale Iraniana
– Compagnia Nazionale Iraniana Depositi Pubblici e Dogane
– Istituti bancari: Banca Centrale dell’Iran, Banche Ostan, Banca Tejarat, Banca Sepah, Banca Saderat, Banca Industrie e Miniere, Banca dell’Agricoltura, Banca Melli, Banca Alloggi, Banca Mellat.
Ministero dell’Industria (Vezarat-e Sanaye). Il Ministero esercita la proprie prerogative di controllo sulle industrie tramite alcune strutture; le principali sono:
– Ente Sviluppo e Rinnovamento Industriale (IDRO)
– Ente Nazionale Industrie Iraniane (NIIO)
– Istituto Iraniano Standard e Ricerca Industriale
– Monopolio Iraniano Tabacchi.
Ministero Miniere e Metalli (Vezarat-e Ma’adan va Felezzat). Vi fanno capo:
– Ente Geologico Nazionale
– Compagnia Nazionale Iraniana Miniere e Fonderie
– Compagnia Nazionale Iraniana Acciaio
– Compagnia Nazionale Iraniana Esplorazioni Minerarie
– Compagnia Nazionale Iraniana Industrie Rame
– Compagnia Nazionale Iraniana Piombo e Zinco.
Ministero del Petrolio (Vezarat-e Naft). Vi fanno capo:
– Compagnia Nazionale Iraniana Petrolio (NIOC)
– Compagnia Nazionale Iraniana Gas (NIGC)
– Compagnia Petrolchimica Nazionale Iraniana (NIPC)
– Compagnia Iraniana Petroli Off shore (IOOC)
– Compagnia Nazionale Iraniana Trivellazioni (NIDC)
– Compagnia Nazionale Iraniana Petroliere (NITC)
– Kala Company Ltd.
– Fabbrica Condotte Ahwaz.
Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (Vezarat-e Keshavarzi va Tosa’e Rustaie). A questo Ministero fanno capo numerosi centri di ricerca e di altro tipo. Fra i principali:
– Ente nazionale Foreste e Pascoli
– Ente per la Tutela della Flora
– Istituto di Ricerca Miglioramento e Approvvigionamento
Sementi e Virgulti
– Istituto di Ricerca Parassiti e Patologie dei Vegetali
– Istituto di Ricerca Suolo e Acque
– Compagnia Industrie Casearie Iraniane
– Compagnia Agro-Industriale Canna da Zucchero Haft Tappeh
– Compagnia Nazionale Carni
– Compagnia di Ricerca e Promozione Allevamento Bachi da
Seta.
Ministero per lo Sforzo della Ricostruzione (Vezarat-e Jahad-e Sazandegi). L’omonima istituzione post-rivoluzionaria creata per coordinare le iniziative di ricostruzione nelle aree rurali è stata trasformata in un Ministero nel 1983. Suo compito è favorire lo sviluppo rurale, risolvere i problemi delle tribù nomadi, fornire assistenza e aiuti agli allevatori di bestiame, promuovere le industrie rurali ecc. A questo Ministero fa capo la Compagnia della Pesca (Shilat).
Ministero per il Commercio (Vezarat-e Bazargani). Vi fanno capo:
– Ente Centrale per la Cooperazione
– Centro Promozione Esportazioni
– Ente Tè
– Ente Cereali
– Ente Zuccheri
– Ente Tutela Consumatori e Produttori
– Ente Promozione Servizi al Commercio
– Compagnia Iraniana Commercio Statale
– Compagnia Immagazzinaggio e Costruzione Depositi
– Compagnia Iraniana Assicurazioni
– Marina Mercantile della Repubblica Isalamica dell’Iran.
Ministero della Cultura e dell’Educazione Superiore (Vezarat-e Farhang va Amoozesh Aali). Vi fanno capo:
– Ente per il Retaggio Culturale dell’Iran
– Centro Pubblicazioni Scientifiche e Culturali
– Centro Ricerca Scientifica e Industriale
– Istituto di Studi e Ricerche Culturali
– Centro Ricerca Applicazioni e Proprietà di Materiali e Energia.
Ministero per la Cultura e Guida Islamica (Vezarat-e Farhang va Ershad-e Islami). Vi fanno capo:
– Ente per il Pellegrinaggio alla Mecca, le Donazioni e le Opere
di Carità
– Agenzia nazionale di stampa IRNA (Islamic Republic News
Agency)
– Ente Centri per il Turismo.
Ministero dell’Educazione e Istruzioni (Vezarat-e Amoozesh va Parvaresh). Vi fanno capo:
– Associazione per lo Sviluppo Intellettuale dei Bambini e dei Giovani
– Società Guardiani e Istruttori
– Organizzazione per la Programmazione e la Ricerca Educativa
– Organizzazione Nazionale per l’Ammodernamento e l’Equipaggiamento degli Istituti Scolastici.
– Movimento per l’Alfabetizzazione (Nehzat-e Savad-Amoozi).
Ministero dell’Energia (Vezarat-e Niroo). Vi fanno capo:
– Istituto Ricerche Risorse Idriche
– Compagnia Servizi Ingegneristici Idraulica (Mohab)
– Compagnia Costruzione Dighe e Impianti Irrigazione (Sabir)
– Compagnia Servizi Ingegneristici Fonti Energia (Mashanir)
– Compagnia Nazionale Produzione ed Erogazione Energia
(Tavanir)
– Compagnia Iraniana Equipaggiamento, Produzione ed
Erogazione Energia Elettrica (Satkab)
– Consiglio Regionale Acque
– Consiglio Regionale Elettricità.
Ministero della Sanità (Vezarat-e Behdasht, Darman va Amoozesh Pezeshki). Vi fanno capo:
– Istituto Pasteur
– Istituto Scienze della Nutrizione e Industria Alimentare
– Ente Trasfusioni Sangue
– Ente Lotta alla Lebbra
– Ente Previdenza Sociale
– Compagnia Farmaceutica Nazionale
– Ente Protezione Sociale
– Banca Previdenza Lavoratori
– Mezzaluna Rossa
– i Presìdi Sanitari di tutte le città.
Ministero per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano (Vezarat-e Maskan va Shahr Sazi). Vi fanno capo:
– Ente Alloggi
– Ente Territori Urbani
– Compagnia Iraniana Industrie Costruzione Alloggi
– Centro Ricerche Alloggi ed Edifici.
Ministero dell’Informazione (Vezarat-e Ettela’at). Questo Ministero è stato creato nel 1983 con il compito di tutelare la sicurezza nazionale, operare nel contro-spionaggio ed occuparsi dei gruppi politici dichiarati fuorilegge. Non vi fa capo alcuna struttura affiliata.
Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali (Vezarat-e Kar va Omoor Ej-tema’i). Vi fanno capo:
– Ente Istruzione Professionale e Tecnica
– Istituto per il Lavoro e la Protezione Sociale
– Fondazione Rifugiati Guerra Imposta (con questo nome viene
definita la guerra di difesa dall’aggressione irachena durante
gli Anni Ottanta).
Ministero delle Poste, Telegrafi e Telefoni (Vezarat-e Post, Telegraph va Telephone). Vi fanno capo:
– Compagnia Iraniana Telecomunicazioni
– Compagnia delle Poste
– Compagnia dei Telefoni.
Ministero Strade e Trasporti (Vezarat-e Raah va Tarabari). Vi fanno capo:
– Ferrovie della Repubblica Islamica dell’Iran
– Ente Porti e Marina Mercantile
– Ente Aviazione Civile
– Linee Aeree della Repubblica Islamica dell’Iran (Iran Air)
– Compagnia Nazionale Servizi Aviazione (Asseman)
– Ente Nazionale Meteorologia
– Compagnia Produzione Equipaggiamenti Sicurezza Strade
– Compagnia Costruzione Strade, Manutenzione Macchinari e
Rifornimenti Attrezzature
– Ente Iraniano Sviluppo Strade
– Laboratorio Tecnica e Meccanica del Suolo
– Compagnia Trasporti Irano-Russa.
Ministero delle Cooperative (Vezarat-e Ta’avon).
Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica era stato creato nel 1985 (sino a quel momento le sue funzioni erano state esercitate dall’omonima organizzazione, controllata direttamente dal Primo Ministro, il quale, a quei tempi, non era soggetto alle interpellanze dell’Assemblea Islamica); esso è stato poi nuovamente abolito in quanto Ministero specifico, e le sue responsabilità e prerogative, come pure quelle per gli Affari Amministrativi e i Dipendenti dello Stato, sono state trasferite al Presidente.
Il Ministero delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Vezarat-e Sepah Pasdaran-e Enqelab-e Islami), inizialmente previsto, è stato poi soppresso; oggi tale Corpo fa capo al Ministero della Difesa.

38. Per effetto degli emendamenti varati nel 1989, il Presidente-Premier, avendo ricevuto legittimazione diretta dal popolo al momento dell’elezione presidenziale, non è più soggetto al voto di fiducia o sfiducia iniziale da parte dell’Assemblea Islamica. Tuttavia, l’Assemblea Islamica conserva ancora il diritto di interpellare il Presidente e farlo eventualmente oggetto di un voto di sfiducia una volta che egli abbia assunto le funzioni di Primo Ministro. In questa veste, il Presidente è tenuto a rispondere di fronte all’Assemblea Islamica alle interpellanze firmate da almeno un quarto dei Rappresentanti; ogni Rappresentante può inoltrare al singolo ministro interpellanze relative ad argomenti che rientrino nell’ambito delle sue responsabilità; le mozioni di sfiducia nel confronti di singoli ministri devono essere firmate da almeno dieci Rappresentanti. Il Ministro che riceva il voto di sfiducia viene destituito e non può fare parte del governo che si formi immediatamente dopo quello in carica. Per una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente-Premier, è necessaria la firma di almeno un terzo dei Rappresentanti. Per destituirlo occorre il voto di sfiducia di almeno i due terzi della Assemblea Islamica.

39. Il sistema giudiziario ha subìto cambiamenti profondi dopo l’affermarsi della Rivoluzione, anche perché il Corano e lo Hadith, la Tradizione relativa agli atti del Profeta Mohammad e degli Imam Sciiti, contengono una notevolissima quantità di istruzioni riguardanti le procedure di accertamento e prova dei reati, di istruzione dei processi e di elaborazione delle sentenze, come pure la graduazione delle condanne e delle pene. Di conseguenza, l’amministrazione della giustizia ha potuto iniziare a funzionare secondo l’ispirazione islamica immediatamente dopo la Rivoluzione, ed in tempi abbastanza brevi sono stati elaborati e varati un nuovo codice civile, un nuovo codice penale e nuovi codici di procedura.
Per quanto concerne il Testo Costituzionale, il sistema giudiziario è stato reso totalmente indipendente dagli altri due poteri dello Stato: il Ministero della Giustizia è incaricato soltanto dell’organizzazione amministrativa e del budget, della cura dei rapporti fra il Giudiziario da un lato ed il Legislativo e l’Esecutivo dall’altro, del compito di rispondere in sede di Assemblea Islamica alle interpellanze inoltrate dai Rappresentanti, e di presentare disegni di legge di contenuto giudiziario in qualità, caso per caso, di rappresentante del Governo o del Sistema Giudiziario.

40. Esistono attualmente due categorie di Tribunali: i Tribunali pubblici ed i Tribunali Speciali.
I Tribunali pubblici includono i Tribunali di Primo Grado Civili e Penali, i Tribunali Superiori Civili e Penali, i Tribunali Civili Indipendenti e Civili Speciali (cfr. infra, Nota 41). I Tribunali Speciali includono i Tribunali della Rivoluzione Islamica (cfr. infra, Nota 39) e il Tribunale Speciale per i Sapienti Religiosi (Dadgah-e vije-ye rohaniyyat).
Nei primi mesi del 1987, infatti, l’Imam Khomeini decretò l’istituzione di un tribunale speciale incaricato di investigare e giudicare i reati commessi da sapienti religiosi; nominò quindi il Giudice Presidente e il Procuratore di tale Tribunale Speciale per i Sapienti Religiosi e ordinò loro di indagare ed emettere sentenze sulla base di regole e normative teologiche. Entrambe le cariche ne avrebbero risposto unicamente a lui, in quanto Guida Suprema. Da allora questo Tribunale ha continuato a funzionare, rimanendo in pratica all’esterno del sistema giudiziario propriamente detto.

41. Al Supremo Consiglio di Giustizia fanno capo:
1) l’Amministrazione Giudiziaria (Dadgostari) e le sue strutture – in quest’ambito lavora la Polizia Giudiziaria (Police Qazaie);
2) l’Ispettorato Generale dello Stato (Sazeman-e Bazressi Kol, cfr. Art. 174);
3) il Tribunale Amministrativo (cfr. Art. 173).
Inoltre, l’Atto Giuridico 1/5/1983 assoggetta al Supremo Consiglio di Giustizia anche le strutture giudiziarie denominate Tribunali della Rivoluzione Islamica e le Procure della Rivoluzione Islamica, cui è assegnato il compito di indagare:
a) su tutti i reati commessi contro la sicurezza interna ed esterna dell’Iran, sui reati “contro Dio” e di “corruzione sulla terra”,
b) sugli attentati alla vita degli uomini politici,
c) sullo spaccio e il contrabbando di stupefacenti,
d) sui casi di omicidio, massacro, sequestro di persona e tortura commessi al fine di restaurare il regime monarchico pre-rivoluzionario e di reprimere la lotta del popolo iraniano,
e) sui casi di depredazione del Tesoro nazionale,
f) sull’accaparramento di generi di prima necessità e sulla loro messa in commercio a prezzi rincarati.
Il medesimo Atto Giuridico distingue tre categorie di Tribunali della Rivoluzione Islamica:
1) i Tribunali per i Reati Economici, con giurisdizione sui casi (e) ed (f);
2) i Tribunali per gli Affari Politici, per i casi (a), (b) e (d);
3) i Tribunali Anti-Narcotici, per il caso (c).

42. La Corte Suprema (Divan-e Aali-e Keshvar), analoga all’italiana Corte di Cassazione, è divisa in Sezioni, il cui numero può variare a seconda delle esigenze. Le Sezioni non emettono sentenze di propria elaborazione, ma possono confermare le sentenze dei Tribunali Superiori penali e civili.
In base all’Articolo 288 dell’Emendamento al Codice di Procedura Penale del 28 agosto 1982, la Corte Suprema deve esprimere per scritto il proprio parere riguardo ad una sentenza, se la considera scorretta, ed inoltrarlo al tribunale competente. Quest’ultimo, qualora concordi con il parere della Corte Suprema, emette una revisione della precedente sentenza conformandovisi; in caso contrario, il caso è sottoposto alla Direzione Generale dei Tribunali perché consideri la possibilità di incaricare del processo un altro tribunale. Se concorda con il parere della Corte Suprema, il secondo tribunale emette una sentenza conforme; in caso contrario, il caso viene di nuovo sottoposto alla Corte Suprema perché venga riesaminato dal suo Consiglio Generale.
Le decisioni del Consiglio Generale della Corte Suprema sono assunte a maggioranza assoluta dei voti, e possono dare luogo ad uno dei tre casi seguenti:
– se il Consiglio Generale ritiene che la sentenza di uno soltanto dei Tribunali Penali Superiori sia corretta e giustificata, la pratica è restituita a tale Tribunale perché sia emessa una sentenza operativa,
– se le sentenze di entrambi i Tribunali sono ritenute corrette e giustificate, la pratica è restituita al secondo perché emetta una sentenza operativa;
– in tutti gli altri casi, la pratica è consegnata alla Direzione Generale dei Tribunali perché la aggiudichi ad una delle Sezioni della Corte Suprema. Tale Sezione effettua le necessarie indagini ed emette la propria sentenza, di valore conclusivo e vincolante.
In base all’Articolo 1 della Legge sui Requisiti per la Formazione della Corte Suprema, ciascuna Sezione della Corte Suprema si compone di due giudici qualificati, di cui uno è nominato Presidente di Sezione. Entrambi i giudici devono essere esperti di giurisprudenza islamica, o in alternativa aver participato ad uno speciale corso di specializzazione religiosa (kharej) della durata di dieci anni, oppure avere compiuto dieci anni di esperienza nella Magistratura giudicante o nell’Avvocatura; in ogni caso, devono possedere una conoscenza approfondita delle norme islamiche.

43. Ogni Tribunale Civile Superiore è composto di un Giudice Presidente, di un Giudice a latere e di un Consulente; sia il primo sia il secondo, in alternativa, possono emettere sentenze, ma prima che la sentenza venga emessa, il Consulente deve esaminare a fondo il caso e commentarlo per scritto. Se tuttavia il Giudice sentenziante è un Giurista islamico pienamente qualificato (mujtahed), egli non è costretto ad attendere il commento del Consulente. Il Tribunale Civile Superiore giudica in tutte le materie legali e non relative a controversie, tranne che nei casi di competenza del Tribunale Civile di Primo Grado. Le sue sentenze sono definitive e vincolanti, ad eccezione dei casi in cui:

a) il giudice si convinca che la sentenza emessa non si fonda sui corretti criteri giudiziari, oppure
b) un altro giudice definisca la sentenza del primo inadeguata o contraria alla legge o alle norme islamiche, oppure
c) si dimostri che il primo giudice non possedeva le qualifiche necessarie per occuparsi della causa.

Si può proporre appello contro la sentenza entro il quinto giorno dalla sua emissione, tranne che nel caso in cui il Giudice sentenziante sia unMmujtahed. Nei casi di interposto appello, o al verificarsi dei casi (a), (b) o (c), la causa viene sottoposta ad una Sezione della Corte Suprema, che ratifica o invalida la sentenza e restituisce la pratica al Giudice per la sentenza definitiva.
I Tribunali Penali Superiori, composti in modo analogo, giudicano i reati punibili con la condanna a morte, all’esilio, al carcere per la durata di dieci anni o più, a sanzioni pari a due milioni di rial o più oppure pari o superiori ai due quinti del patrimonio del reo. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Penali Superiori sono esaminate da una Sezione della Corte Suprema, tranne nei casi in cui il processo si concluda con l’assoluzione piena dell’accusato, o si irroghino condanne inferiori a quelle sopra menzionate.

Ogni Tribunale Civile di Primo Grado è composto di un Giudice Presidente o di un Sostituto, con l’aggiunta facoltativa di un Consulente; esso può giudicare tutte le cause relative a questioni di eredità, a querele che non eccedano il valore di due milioni di rial, a richieste di riconoscimento di diritti d’uso, di divisione e vendita di proprietà congiunte ecc. Gli appelli interposti contro le sentenze dei Tribunali Civili di Primo Grado vengono esaminati dai Tribunali Civili Superiori, le cui successive sentenze sono definitive e vincolanti.

I Tribunali Penali di Primo Grado sono composti in modo analogo a quelli Civili; la loro giurisdizione si estende a tutti i reati di cui non abbiano competenza i Tribunali Penali Superiori, ai reati connessi con la gestione della Municipalità, alle violazioni del Codice Stradale ecc. Per il ricorso in appello vale anche qui quanto già esposto per i Tribunali Civili di Primo Grado.
Nelle zone dove esista soltanto un Tribunale Civile di Primo Grado, il Supremo Consiglio di Giustizia conferisce ad esso la prerogativa di giudicare cause finanziarie sino al valore massimo di 4 milioni di rial, e cause relative alla falsificazione di documenti e certificati anagrafici. Inoltre, in situazioni particolari, questi Tribunali (denominati quindi Tribunali Civili Indipendenti) sono autorizzati a giudicare anche in materie rientranti nella giurisdizione dei Tribunali Penali di Primo Grado. Per quanto riguarda i casi di competenza dei Tribunali Penali Superiori, un Tribunale

Civile Indipendente assume la funzione di magistrato referente e consegna la pratica all’Ufficio giudiziario competente per il giudizio.
Un Tribunale Civile Speciale è un Tribunale pubblico con poteri equiparabili a quelli di un Tribunale Civile o Penale di Primo Grado. La sua giurisdizione si estende al giudizio di dispute relative a problemi coniugali, divorzio, affidamento dei figli, eredità, riconoscimento di consanguineità ecc. Le sentenze di questi Tribunali sono definitive e vincolanti.

44. Oggi in Iran i Tribunali Civili applicano ancora in gran parte normative entrate in vigore già in epoca pre-rivoluzionaria. Invece i Tribunali Penali, i Tribunali Civili Speciali ed i Tribunali della Rivoluzione Islamica fondano le rispettive sentenze su leggi entrate in vigore dopo la Rivoluzione.
Esistono quattro categorie di leggi penali islamiche, che l’Atto delle Pene Islamiche del 13 ottobre 1982 ha così definito:

– Articolo 8: Hodood, ovvero le pene il cui scopo sia stato determinato dalla Shari‘ah, o “Legge religiosa” islamica. La Legge di Hodood definisce nei dettagli reati quali la “guerra contro Dio” e la “corruzione sulla Terra” (ovvero il complotto per il rovesciamento del governo islamico) e reati contro la morale (adulterio, consumo di bevande alcooliche, calunnia ecc.), precisando le rispettive pene secondo i vari gradi di punibilità.
– Articolo 9: Qessass, ovvero la pena a cui il reo viene condannato e che deve essere uguale al crimine commesso (in Occidente in genere la si definisce con il termine “Legge del taglione”, in accezione riduttiva e negativa). La Legge di Qessass si compone di 80 Articoli che definiscono diversi tipi di condanna, irrogabili a seconda che il crimine commesso sia di omicidio o di lesione permanente del corpo della vittima.
– Articolo 10: Diyat, ovvero le sanzioni in denaro. Il diye, cioè il “prezzo del sangue”, è il risarcimento in denaro versato dal colpevole agli eredi della vittima, cui è riconosciuto il diritto di scegliere questo tipo di risarcimento in alternativa all’incarcerazione o all’esecuzione del colpevole. La Legge del Diyat determina le condizioni per il pagamento, come pure il diverso ammontare del risarcimento per i casi di omicidio o di lesioni gravi alle differenti parti del corpo umano.
– Articolo 11: Ta’azirat, ovvero le pene che il giudice può irrogare sebbene il loro scopo non sia stato determinato dalla Shari‘ah: esse includono il carcere, le sanzioni in denaro e la fustigazione, ma non devono essere più severe delle pene comprese nella categoria hodood.
Una menzione a parte è opportuna per la Legge contro il Narcotraffico, varata nel 1989, secondo la quale allo spacciatore di stupefacenti trovato in possesso di più di venti grammi di eroina o più di cinque chili di oppio è comminata la pena di morte; negli anni successivi, con il varo di alcuni emendamenti, finalizzati ad ovviare al crescente affollamento delle prigioni e a rendere più agevole l’individuazione e la cattura dei grandi trafficanti, l’autorità giudiziaria è stata messa in grado di decidere di comminare ai colpevoli di reato minore – seppure legato al narcotraffico – pene diverse dal carcere.

45. L’Articolo concerne la gestione dei due mezzi di comunicazione radiofonico e televisivo perché essi sono di proprietà pubblica (amministrati da un Direttore Esecutivo sotto la supervisione di un consiglio composto dai rappresentanti dei tre Poteri dello Stato), così come l’Agenzia nazionale di stampa Irna, che fa direttamente capo al Ministero per la Cultura e Guida islamica. Per quanto riguarda invece la stampa di quotidiani e periodici, completamente aperta all’iniziativa pubblica anche se molti periodici sono pubblicati da Enti governativi o da Organizzazioni loro affiliate, al Ministero della Cultura e Guida Islamica è affidata la loro supervisione.


Condividere
Uncategorized